La tematica che si intende affrontare riguarda la regolarità fiscale nel subappalto. Prima di affrontare le novità in merito al versamento delle ritenute operate ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici o sub appaltatrici e l’importanza del certificato di regolarità fiscale, però, è opportuno fare un breve riassunto di cosa prevede la normativa.
(per la predisposizione del presente intervento si è fatto riferimento alle Circolari EUTEKNE di Eutekne spa)
NUOVI OBBLIGHI IN TEMA DI RITENUTE E REGOLARITA’ FISCALE
L’art. 4 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), conv. L. 19.12.2019 n. 157 ha previsto nuovi obblighi per il versamento delle ritenute fiscali (IRPEF e relative addizionali) sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nell’esecuzione di un’opera o di un servizio, in relazione ai committenti sostituti d’imposta e residenti in Italia ai fini delle imposte dirette, che affidano a un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma”.
Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere:
- sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro annui);
- sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi del committente con l’utilizzo di beni strumentali di quest’ultimo o ad esso riconducibili.
DA QUANDO VIGE IL NUOVO OBBLIGO DI VERIFICA DELLA REGOLARITA’ FISCALE
L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica dal 1° gennaio 2020 (art. 4 co. 2 del DL 124/2019).
Con la ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108 è stato chiarito che la norma non si applica solo ai contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2020, ma anche a quelli già stipulati a tale data, se ancora in esecuzione.
VALORE DEGLI APPALTI/SUB APPALTI CHE FANNO SCATTARE L’OBBLIGO DI VERIFICARE LA REGOLARITA’
In relazione al limite economico, l’Agenzia delle Entrate, nel corso del Videoforum Italia Oggi del 13.1.2020, ha chiarito che, qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, questo deve essere determinato facendo riferimento alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti.
Inoltre, è stato chiarito che se la somma del corrispettivo previsto nei singoli contratti è superiore a 200.000,00 euro annui, la nuova disciplina si applica in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE
Il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede che l’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:
- determina e trattiene l’importo delle ritenute fiscali (a titolo di IRPEF e relative addizionali) calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;
- provvede al versamento delle medesime, nel rispetto del termine previsto dall’art. 18 del DLgs. 241/97 (giorno 16 del mese successivo, salvo differimento per termini cadenti di sabato o di giorno festivo), con distinti modelli F24 per ciascun committente e senza poterle compensare con proprie posizioni creditorie.
Viene anche previsto, in un’ottica di verifica della regolarità fiscale, che nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice deve trasmettere al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
- i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell’opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
L’art. 17-bis co. 1 del DLgs. 241/97 prevede che il committente debba chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento.
Il successivo co. 3 prevede che nel caso in cui il committente non riceva, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute debba sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.
Il committente che abbia riscontrato l’inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.
E’ opportuno evidenziare che nel caso in cui il committente, rilevato l’inadempimento, sospenda il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, questa non potrà esercitare azioni esecutive per la riscossione del credito fino a quando non sarà stato correttamente eseguito il versamento delle ritenute.
SANZIONI PER IL COMMITTENTE
L’art. 17-bis co. 4 del DLgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:
- corretta determinazione delle ritenute;
- corretta esecuzione delle medesime;
- tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.
DISAPPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINARELATIVA ALLA REGOLARITA’ FISCALE
L’art. 17-bis co. 5 del DLgs. 241/97 prevede la disapplicazione della nuova disciplina in merito alla verifica della regolarità fiscale qualora l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia in possesso di determinati requisiti di affidabilità, che devono essere oggetto di apposita certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto stabilito dal relativo provv. 6.2.2020 n. 54730.
L’art. 17-bis co. 5 del DLgs. 241/97 prevede che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplichi gli obblighi introdotti dalla nuova norma se, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza per il versamento delle ritenute:
- a) risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
- b) non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione. Non rilevano, ai fini del requisito in esame, i ruoli, gli accertamenti esecutivi o gli avvisi di addebito in relazione ai quali il contribuente abbia chiesto ed ottenuto piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.
Per poter disapplicare gli obblighi introdotti con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 è necessario il possesso di tutti i requisiti indicati nelle suddette lett. a) e b).
CERTIFICATO ATTESTANTE LA DISAPPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITA’
Nell’allegato A del provv. Agenzia delle Entrate 6.2.2020 n. 54730 viene riportato lo schema del modello di certificato che verrà rilasciato alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che risultino in possesso dei requisiti di affidabilità previsti dall’art. 17-bis co. 5 lett. a) e b) del
DLgs. 241/97 e richiesti per la disapplicazione della nuova disciplina in materia di versamento di ritenute.
La sussistenza dei requisiti di affidabilità indicati nell’art. 17-bis co. 5 lett. a) del DLgs. 241/97 è verificata sulla base dei dati che risultano nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, mentre i requisiti indicati nell’art. 17-bis co. 5 lett. b) si riferiscono a dati trasmessi dagli agenti della riscossione e il certificato verrà messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e può essere ritirato presso “un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale”.
Il certificato ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
Da sottolineare che il suddetto certificato è esente:
- da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 5 della Tabella allegata al DPR 642/72;
- dai tributi speciali, in considerazione del fatto che si tratta di un certificato la cui emissione è prevista da un obbligo di legge.