L’utilizzo in compensazione “verticale” del credito Iva maturato nell’anno di imposta 2018 per gli importi eccedenti la somma di 5.000 euro è legato alla presentazione della dichiarazione Iva che può essere presentata dallo scorso 1 febbraio 2019 fino al 31 aprile prossimo.
DIFFERENTI TIPOLOGIE DI COMPENSAZIONE
Va anzitutto rammentato che il credito Iva maturato a fine anno può essere utilizzato:
- in compensazione “verticale” ossia per ridurre un debito della stessa natura; è il caso del credito annuale 2018 utilizzato per ridurre/annullare il debito di gennaio 2019;
- in compensazione “orizzontale” ossia per ridurre un debito di diversa natura; è il caso del credito annuale 2018 utilizzato per ridurre/annullare il debito INPS di gennaio 2019.
Mentre per la compensazione verticale non esistono limiti quantitativi di utilizzo di un credito per quelli orizzontali, al contraio, esistono limiti che si sono modificati nel tempo.
LIMITI DI COMPENSAZIONE
In caso di compensazione verticale il credito Iva maturato a fine anno può essere utilizzato solo per compensare un debito Iva successivo a tale data e mai antecedente. Per esempio il credito al 31/12/18 può essere utilizzato in compensazione verticale del debito di gennaio 2019 e non di marzo 2018; l’utilizzo del credito Iva del I trimestre 2019 per compensare il debito Iva di dicembre 2018, invece, rappresenta una compensazione “orizzontale” e non “verticale”.
Per quanto riguarda la compensazione orizzontale i previgenti limiti di compensazione “libera”, ossia senza dover presentare la dichiarazione annuale Iva, erano di 15.000 euro; l’art. 3 DL 50/2017 rubricato “Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni”, in vigore da aprile 2017, ha ridotto il limite a 5.000 euro. L’eccedenza di tale valore può essere utilizzata in compensazione solo dopo aver presentato la dichiarazione Iva completa di “visto di conformità” ossia dell’attestazione rilasciata da un professionista abilitato che certifichi l’esistenza del credito.
Una volta che la dichiarazione Iva “vistata” è stata presentata occorre attendere 10 giorni prima che il credito sia utilizzabile in F24.
Si rammenta che non possono essere effettuate compensazioni orizzontali per importi complessivamente eccedenti la somma di euro 700.000=.
QUANDO NON SI PUO’ UTILIZZARE IL CREDITO IN COMPENSAZIONE
La presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di importo superiore a 1.500 euro per cui è scaduto il termine di pagamento precludono ex art. 31 c. 1 DL 78/10 l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti erariali (Irpef, IRES, Iva) esistenti. In altri termini se un contribuente ha un credito Iva di 3.000 e un debito IRAP di 1.000 e debiti iscritti a ruolo per un debito IRPEF di 10.000 euro non può utilizzare il credito Iva per compensare il debito IRAP.
Da sottolineare che in base al provvedimento 28/08/2018 del Direttore dell’Agenzia delle entrate quest’ultima può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. In altri termini se si presenta un F24 con un credito in compensazione e l’Agenzia individua profilli di rischio può sospendere il pagamento dello stesso per effettuare controlli, in ogni caso la durata della sospensione non può eccedere i 30 giorni.
UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE
Riassumendo:
- non vi sono limiti alla compensazione verticale del credito Iva annuale con debiti Iva successivi;
- il credito Iva annuale può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza bisogno di particolari formalità fino all’importo massimo di euro 5.000, oltre tale cifra è necessario presentare la dichiarazione Iva annuale asseverata da un professionista abilitato ed attendere 10 giorni prima di poter procedere all’utilizzo in compensazione a mezzo modello F24;
- in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro non si possono utilizzare crediti erariali in compensazione.