L’esterometro è una comunicazione che sono chiamate a predisporre le aziende che effettuano operazioni di vendita senza emissione della fattura elettronica ma non sempre esiste l’obbligo di redazione in caso di TRIANGOLAZIONI ossia di operazioni triangolari con un soggetto comunitario o con uno extra comunitario.
COSA SI INTENDE PER OPERAZIONI TRIANGOLARI
Nel caso in cui un’azienda nazionale acquista beni o merci da un’altra azienda nazionale ed incarica quest’ultima di consegnare detta merce direttamente ad un proprio cliente estero ci troviamo di fronte ad un’operazione “triangolare” che può essere comunitaria se il destinatario è un’azienda UE o extracomunitaria sei il destinatario è un soggetto non appartenente alla comunità europea.
Le due operazioni, benchè uguali nelle modalità di realizzazione, sono soggette a differenti norme Iva ed a differenti obblighi comunicativi.
TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE
Nell’ipotesi in cui un’azienda nazionale (ITA 1) acquisti un bene/una merce da un’altra azienda nazionale (ITA 2) ed incarichi quest’ultima di consegnare le merci acquistate ad un proprio cliente comunitario (UE 1) in questo caso la normativa di riferimento è il DL 331/93.
Operativamente parlando:
- ITA 2 riceve l’ordine di acquisto da ITA 1 e su incarico di quest’ultimo spedisce la merce venduta a UE 1 senza che ITA 1 ne venga mai in possesso;
- ITA 1 vende UE 1 la merce acquista da ITA 2 di cui non è mai venuta direttamente in possesso;
- UE 1 riceve la merce spedita da ITA 2.
In un’ottica IVA
- ITA 2 emette fattura elettronica non imponibile ex art. 58 DL 331/93 a ITA 1;
- ITA 1 emette fattura non imponibile ex art. 41 DL 331/93 a UE 1;
- UE 1 riceve fattura non imponibile Iva da ITA 1.
In un’ottica di comunicazioni
- ITA 2 emette fattura elettronica a ITA 1 e non deve effettuare alcuna comunicazione;
- ITA 1 emette fattura cartacea a UE 1 e deve compilare sia l’ESTEROMETRO che il modello INTRA.
TRIANGOLAZIONI EXTRAUE
Nell’ipotesi in cui un’azienda nazionale (ITA 1) acquisti un bene/una merce da un’altra azienda nazionale (ITA 2) ed incarichi quest’ultima di consegnare le merci acquistate ad un proprio cliente comunitario (EXTRA UE 1) in questo caso la normativa di riferimento è l’art. 8 DPR 633/72.
Operativamente parlando:
- ITA 2 riceve l’ordine di acquisto da ITA 1 e su incarico di quest’ultimo spedisce la merce venduta a UE 1 senza che ITA 1 ne sia mai venuto in possesso;
- ITA 1 vende ETRA UE 1 la merce acquista da ITA 2 di cui non è mai venuta direttamente in possesso;
- EXTRA UE 1 riceve la merce spedita da ITA 2.
In un’ottica IVA
- ITA 2 emette fattura elettronica non imponibile ex art. 8 c. lettera a) a ITA 1;
- ITA 1 emette fattura cartacea non imponibile ex art. 8 c. lettera a) a EXTRA UE 1;
- EXTRA UE 1 riceve fattura non imponibile Iva.
In un’ottica di comunicazioni
- ITA 2 emette fattura elettronica a ITA 1 e non deve effettuare alcuna comunicazione;
- ITA 1 emette fattura cartacea a EXTRA UE 1 e non deve compilare l’esterometro visto che la merce spedita a EXTRA UE 1 transita in Dogana ed è accompagnata dalla fattura di ITA 1.