Il presente contributo affronterà la tematica del Trattamento di Fine Mandato (TFM) nelle società di capitali e specificamente nelle srl.
COS’E’ IL TFM
Il Trattamento di Fine Mandato o più semplicemente TFM è un’indennità suppletiva che una società può decidere di corrispondere al proprio Organo amministrativo al termine dell’incarico affidatogli. Si tratta quindi di un compenso “ulteriore” rispetto a quello che può esser corrisposto annualmente.
Principale elemento che distingue le due forme di indennità (compenso e TFM) è che il compenso previsto per l’attività amministrativa viene corrisposto ed incassato durante l’anno mentre il TFM viene accantonato annualmente ma liquidato alla fine del mandato ossia dopo un periodo più lungo.
Volendo esemplificare si potrebbe equiparare il TFM al TFR (Trattamento di Fine Rapporto) del personale dipendente benchè vi sia una grossa differenza a livello normativo in merito alle leggi che lo prevedono/autorizzano.
DIFFERENZA FRA TFM E TFR
L’accantonamento al fondo TFR riguarda espressamente i soli lavoratori dipendenti (“…in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto…”) ed in base all’art. 2120 cod.civ. ha un valore massimo accantonabile annualmente (“…tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5…”) mentre il TFM non è civilisticamente previsto ma è ben prospettato e regolato dall’art. 17 c. 1 lettera c) del TUIR che norma fiscalmente le “indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” e dall’art. 105 sempre del TUIR, rubricato “Accantonamenti di quiescenza e previdenza“.
Mentre nel caso del TFR è accantonabile una quota fissa del compenso annuo percepito, nel caso del TFM non sono previsti previsti limiti quantitativi di accantonamento.
CONTROVERSIE INTERPRETATIVE
E’ opportuno rammentare che l’Agenzia delle Entrate ha sempre equiparato il TFM al TFR, applicando le stesse regole di deducibilità per cui il TFM deducibile annualmente non poteva essere superiore al valore annuale accantonato diviso per il valore convenzionale di 13,5, per cui ipotizzando un accantonamento annuo di 13.500 euro l’importo massimo deducibile era pari a 1.000 euro (13.500 : 13,5).
La giurisprudenza “di grado inferiore” è stata fin da subito contraria a tale interpretazione, posizione che è culminata con la pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 26431/18) che ha assunto una posizione diametralmente opposta all’Agenzia delle Entrate, chiarendo che l’accantonamento al fondo è sempre interamente deducibile anche se con differente trattamento fiscale.
DEDUCIBILITA’ FISCALE
Accertato che il costo sostenuto dalla società per il TFM è un importo completamente deducibile, è necessario distinguere tra due differenti situazioni:
- la deducibilità per competenza del trattamento di fine mandato si ha se “il diritto [al TFM] risulta da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto” (Corte di cassazione sentenza n. 26431/18);
- la deducibilità per cassa del trattamento di fine mandato si ha nel caso in cui manchi il requisito della data certa.
“Solo nel caso sub 1) in ciascun esercizio sono deducibili le quote maturate a favore dei singoli amministratori ed accantonate nell’apposito fondo, indipedentemente dal fatto che fatto che la loro manifestazione finanziaria avverrà solo in un momento successivo“.
In tutti gli altri casi si applicherà il principio di cassa per cui il TFM sarà deducibile per la società nel momento del pagamento.
Gli accantonamenti al fondo Trattamento di Fine Mandato hanno una deducibilità annuale o meno a seconda che vengano rispettate precise regole di stanziamento e definizione, in altri termini è necessario che l’accantonamento al fondo TFM sia deciso con un atto avente data certa e ben definito negli importi.
RIASSUMENDO
- La società può decidere di attribuire agli amministratori un’indennità aggiuntiva rispetto al semplice compenso per l’attività gestoria;
- il Trattamento di fine mandato (TFM) rappresenta un costo deducibile per la società ed è tassabile per il soggetto che lo riceve;
- la deducibilità del costo può avvenire per competenza ossia senza che vi sia stato il materiale pagamento o può avvenire per cassa ossia al momento del pagamento, l’elemento discriminante è rappresentato dal fatto che la delibera di stanziamento del fondo Trattamento di fine rapporto abbia una data certa ed anteriore all’inizio dell’accantonamento.
- il TFM può essere corrisposto solo alla fine del mandato;
- il TFM può essere un buon mezzo per ottenere un duplice risultato: conseguire un risparmio fiscale ed accantonare un compenso per l’Organo amministrativo.