In merito alla tassazione dei dividendi deliberati nel 2017 e distribuiti nell’anno successivo, bisogna anzitutto premettere che in base alla normativa vigente gli utili distribuiti dalle società di capitali dal 2018 verranno tutti tassati con l’unica aliquota del 26% ossia verrà applicata dalla società al percettore una “ritenuta a titolo di imposta” del 26%, indipendentemente dal fatto che lo stesso percettore abbia una partecipazione qualificata o meno (leggi precedente news).
Tale situazione è stata affrontata dalla DR Piemonte che con la risposta all’istanza di interpello n. 901-498/2018 ha affrontato la problematica relativa alle distribuzioni di dividendi a “soci qualificati” deliberate nel 2017 ma realizzate nel 2018.
Secondo la DR le delibere di distribuzione avvenute anteriormente al 2018 il cui pagamento si concretizza dopo tale data mantengono il previgente regime impositivo, ossia gli “utili incassati” non scontando la ritenuta a titolo d’imposta del 26% ma concorrono alla formazione del reddito del percepiente in via ordinaria (40%, 49,72% e 58,14% a seconda dell’anno di formazione).
In altri termini la tassazione degli utili non dovrebbe dipendere dalla data di pagamento ma dalla data della delibera di distribuzione e se quest’ultima è anteriore al 2018 si applica la “vecchia tassazione”.
La DR ha poi confermato che rimangono invariate le norme relative all’ordine di distribuzione delle riserve.