Dal 2019 si realizzerà un’equiparazione della tassazione sia degli utili aziendali distribuiti che delle plusvalenze da cessione delle partecipazioni societarie, che sarà pari al 26%.
Per quanto riguarda le DISTRIBUZIONI:
– degli utili realizzati dal 2018 (e distribuiti dal 2019 in poi) non si distinguerà più fra partecipazione qualificata o meno del socio e si applicherà una “ritenuta a titolo di imposta” del 26%;
– degli utili realizzati fino al 2017 si manterranno, fino al 31/12/22, le vecchie regole ossia “ritenuta a titolo di imposta” al 26% per i soci “non qualificati” (cioè fino al 20% del capitale per le società di capitali, fino al 25% per le altre) e “detassazione” di una parte degli stessi utili per le partecipazioni qualificate. Ciò accade in quanto a norma dell’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate nell’arco temporale sopra indicato e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio “in corso al 31/12/17” continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni del DM 26/05/17.
Per quanto riguarda le PLUSVALENZE DA CESSIONE di partecipazioni qualificate:
– fino al 31/12/18 la tassazione avverrà in via ordinaria;
– dal 2019 la tassazione avverrà in “misura secca” pagando il 26% della plusvalenza.
La tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate è già oggi al 26%.
Dic
17