Fin dal 2009, dal 15 luglio per essere precisi, in caso di conduzione in leasing di un’autovettura/automezzo il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è ESCLUSIVAMENTE l’utilizzatore del veicolo e non l’azienda proprietaria.
La Corte costituzionale (sentenza n. 33/2020), in tema di tassa automobilistica e leasing, fa luce definitivamente sul “pastrocchio” normativo che ha dato tanto lavoro alle commissioni tributarie. La questione affrontata dalla Corte costituzionale nasce dall’impugnativa di alcune cartelle di pagamento relative all’anno 2015 da parte di una società di leasing che contestava l’operato della regione che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto richiedere il pagamento della tassa auto ai diretti utilizzatori degli automezzi e non alla proprietaria.
EVOLUZIONE NORMATIVA
La “pietra dello scandalo” è la L. 99/09 art. 7 com. 2 che, con decorrenza 15 agosto 2009, ha ampliato la qualifica dei soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica aggiungendo ai proprietari del veicolo anche gli usufruttuari, “ovvero [gli] utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”.
L’“ovvero” come spessissimo succede quando si deve interpretare una legge italiana ha generato molte discussioni e fiumi di interpretazioni da cui è nato notevole contenzioso.
Una parte degli “interpreti” sosteneva che dovevano considerarsi soggetti obbligati al versamento del tributo soltanto gli utilizzatori del veicolo mentre un’altra parte sosteneva che alla “soggettività passiva” degli utilizzatori si aggiungeva quella dei proprietari, con responsabilità solidale per il pagamento.
Entrambe le parti, quindi e naturalmente, concordavano sul fatto che alla fine dovesse pagare l’utilizzatore dell’automezzo ma dissentivano su chi dovesse pagare per primo ossia su chi fosse il “primo debitore” individuato dalla norma.
In “soccorso” delle parti è stato emanato il comma 9-bis dell’art. 9 DL 78/15 (norma di interpretazione autentica in vigore dal 15 agosto 2015) secondo cui l’art. 7 com. 2 L.99/09 “…si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria”.
Il governo dell’epoca, non contento di aver finalmente realizzato un intervento definitivo, ha invece emanato una nuova norma ossia l’art. 10 comma 7 DL 113/16 che ha cancellato l’art. 9 bis (norma chiarificatrice) di cui al capoverso precedente ed ha nuovamente introdotto, con il comma 2-bis dell’art. 7 della L. 99/09, una norma dello stesso contenuto di quella abrogata, con decorrenza 1 gennaio 2016.
Da questa data, quindi, colui che è tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore.
OGGETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Questo ampio excursus normativo è servito per individuare la norma che ha formato oggetto dell’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale perché, secondo i Giudici di secondo grado, dato che l’abrogazione della norma di interpretazione autentica (DL 78/15) avrebbe effetto retroattivo si ripristinerebbe retroattivamente la responsabilità solidale del proprietario e dell’utilizzatore nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2015.
QUINDI
Secondo la Consulta l’abrogazione della norma di interpretazione autentica in esame non ha effetto retroattivo, per cui il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è ESCLUSIVAMENTE l’utilizzatore del veicolo e non l’azienda proprietaria.