La nuova detrazione, denominata superbonus 110%, è stata prevista dell’art. 119 DL 34/2020 e incrementa al 110% la detrazione spettante per le spese relative agli interventi
– di riqualificazione energetica;
– di riduzione del rischio sismico;
– di installazione di impianti fotovoltaici;
– di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
QUANDO DEVONO ESSERE SOSTENUTE LE SPESE PER LA DETRAZIONE
Le spese per gli interventi sopra indicati devono essere sostenute dallo 01.7.2020 al 31.12.2021.
COME VIENE RIPARTITA L’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione deve essere ripartita in 5 rate di pari importo ma, in base all’art. 121 DL 34/2020, si potrà scegliere di cedere il bonus stesso o richiedere lo sconto sul corrispettivo all’impresa realizzatrice dell’intervento. Di queste opzioni si dirà nel prossimo contributo.
TIPOLOGIE DI INTERVENTI OGGETTO DI SUPERBONUS DEL 110%
La detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
- “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo” (comma 1 lettera a);
- “interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione” (comma 1 lettera b);
- “interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione” (comma 1 lettera c).
Da sottolineare che in base al comma 2 del citato DL la detrazione del 110% “si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico [riqualificazione energetica] di cui all’art. 14 del DL 63/2013”, ossia si applica anche ad interventi quali, ad esempio, l’installazione di pannelli o di schermature solari, etc, di cui si parlerà nel prossimo intervento.
LIMITI DI SPESA PER GODERE DEL SUPERBONUS
La detrazione del 110% spetta nel limite di spesa non superiore a
- 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (lettera a);
- 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (lettera b);
- 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (lettera c). Da sottolineare che se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
CHI PUO’ OTTENERE L’AGEVOLAZIONE E QUALI SONO GLI IMMOBILI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL SUPERBONUS AL 110%
In base al comma 9 del citato DL 34/20 la detrazione al 110% spetta soltanto per gli interventi effettuati:
- dai condomìni (per gli interventi sulle parti comuni condominiali) e NON dai condòmini;
- dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari di proprietà;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
A CHI NON SPETTA LA DETRAZIONE
Il superbonus al 110%, per espressa previsione normativa (comma 10), non spetta se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (in ogni caso al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
Si ritiene opportuno sottolineare quanto contenuto in un interessantissimo articolo pubblicato su EUTEKNE INFO a firma Arianna Zeni dove si evidenzia che “…limitatamente agli interventi di riqualificazione energetica, il comma 10 dell’art. 119 stabilisce che “le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”. Per gli interventi di risparmio energetico, quindi, il “superbonus” al 110% spetta anche se i lavori sono eseguiti sulle “seconde case”, ma soltanto se non sono edifici unifamiliari. Questi ultimi sono agevolati al 110% soltanto se sono adibiti ad abitazione principale. In altre parole, le abitazioni che rappresentano delle “seconde case” nei condomini beneficiano del superbonus, ma non le ville/villette unifamiliari come le case al mare o in montagna tenute a disposizione…”.
REQUISITI MIGLIORATIVI DA RISPETTARE PER GODERE DEL SUPERBONUS
L’art. 119, al comma 3, prevede che si realizzi un miglioramento della classe energetica dell’edificio per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica sopra indicati quindi dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire alternativamente:
- anzitutto il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
- oppure, ove quanto sopra non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Quest’ultimo requisito dovrà essere verificato tramite la redazione di un’apposito attestato di prestazione energetica.
GLI INTERVENTI NON ANCORA ANALIZZATI
Nel prossimo contributo tratteremo la tematica degli altri interventi che godono della detrazione al 110% e dell’utilizzo previsto dalla norma per godere del superbonus.
Naturalmente le modalità operative saranno oggetto a breve di circolari ministeriali e precisazioni dai vari uffici della Pubblica amministrazione.