Il DL 34 del 30 aprile 2019 (DL “crescita”), pubblicato il 30 aprile scorso in Gazzetta Ufficiale, all’art. 1 reintroduce il super ammortamento dei cespiti con esclusione, però, di quelli acquistati nei primi tre mesi del 2019.
COS’E’ IL SUPER AMMORTAMENTO
Premesso che la normativa fiscale prevede che il costo sostenuto per i beni strumentali acquistati (deducibilità delle quote di ammortamento) concorra al bilancio aziendale in quote percentuali di pari importo per tutta la loro vita produttiva e quest’ultime sono state individuate per categorie omogenee dal DM 31 dicembre 1988, il super ammortamento è l’incremento del valore fiscale dell’ammortamento in misura pari al 30% di quello previsto.
Alla fine dell’ammortamento di un bene acquistato al valore di 100 col super ammortamento di dedurrà un costo di 130 con un maggior risparmio fiscale calcolato su 30.
CHI PUO’ BENEFICIARE DEL SUPER AMMORTAMENTO E DA QUANDO
Possono beneficiare del super ammortamento i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che acquistano beni strumentali nuovi nel periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019. Tale arco temporale può essere “allungato” fino al 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine di un nuovo cespite risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Si rammenta che beneficiano dell’agevolazione solo i beni strumentali materiali e che sono esclusi dalla stessa gli investimenti effettuati fino al 31 marzo 2019.
QUALI SONO I BENI AGEVOLABILI
Quanto agli investimenti agevolabili, la norma dispone l’esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1, del TUIR ossia sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b-bis) del citato comma 1, i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a), tutti gli altri beni materiali strumentali sono agevolabili.
Relativamente agli automezzi si rammenta che l’agevolazione continua a spettare per i mezzi di trasporto diversi da quelli sopra indicati e previsti dall’art. 54 comma 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri mentre continuano a non godere del super ammortamento i beni materiali strumentali aventi un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e gli acquisti di fabbricati e di costruzioni.
QUANDO L’INVESTIMENTO SI CONSIDERA EFFETTUATO
Per poter individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato, ossia per poter essere certi che esso rientri nel periodo di vigenza dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate con la CM 4/17 al punto 5.3 ha chiarito che, ai fini del super ammortamento, occorre fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR, per cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà); per i beni in leasing rileva la data di consegna del bene al locatario; nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata ed accettata dal committente; per la realizzazione di beni in economia, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato.
LA PRINCIPALE NOVITA’
La principale novità introdotta della nuova versione del super ammortamento 2019 riguarda l’individuazione di un limite quantitativo agli investimenti agevolabili che viene fissato nel valore limite di 2,5 milioni di euro.
RIASSUMENDO
In estrema sintesi possono beneficiare del super ammortamento:
– le imprese ed i professionisti;
– relativamente all’acquisto di beni strumentali materiali, diversi da automezzi ed autovetture ed immobili, con coefficiente di ammortamento superiore al 6,5%;
– per beni acquistati nel periodo 1 aprile – 31 dicembre 2019 anche se è previsto un “periodo lungo”;
– il valore massimo dei beni agevolabili acquistabili è di 2,5 milioni di euro.