Soppressione della cessione dei crediti edilizi
La soppressione della cessione dei crediti edilizi e degli sconti in fattura è stata decisa dal Governo in data 16.02.2023, decisone che è stata seguita dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DL 11/2023.
Per essere più precisi è stata sostanzialmente soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”.
Entrata in vigore
Il DL 11/2023 è entrato in vigore il 17.2.2023.
SOPPRESSIONE DELLE OPZIONI PER LA CESSIONE E LO SCONTO DEI CREDITI EDILIZI
A decorrere dal 17.2.2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 (art. 2 co. 1 del DL 11/2023).
MA VERAMENTE?
In effetti no … è prevista infatti una clausola di salvaguardia in base alla quale è ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a) o b) dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, con riguardo a tutti gli interventi per i quali, anteriormente alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi (art. 2 co. 2 – 3 del DL 11/2023).
Interventi per i quali spetta il superbonus
Con riguardo agli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):
- risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomìni (per poter ancora optare a partire dal 17.2.2023 è necessario che sussistano contestualmente entrambi i requisiti; la sola delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata ante2.2023, quindi, non consente di poter optare per la cessione o lo sconto);
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Interventi per i quali spettano detrazioni diverse dal superbonus
Relativamente agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus (bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus, bonus barriere 75%, etc.), invece, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31.12.2024 (31.12.2025 nel caso del bonus barriere al 75%) se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori (al riguardo dovrebbe poter essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di inizio lavori, ma sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale che lo confermi);
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso possano competere le detrazioni acquisti di cui all’art. 16-bis 3 del TUIR (c.d. “bonus casa acquisti 50%”) o all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”)
RIASSUMENDO
Per mantenere il diritto ad utilizzare le cessioni, è necessario avere tra le mani la CILAS o, per i condomini, la CILAS e l’adozione della delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori. In caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile, si guarda alla presentazione dell’istanza per ottenere il titolo abilitativo (come il permesso di costruire).
FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Tutti coloro che stanno valutando l’effettuazione di interventi “edilizi” per i quali spettano bonus fiscali e che non soddisfano le condizioni richieste dall’art. 2 co. 2 del DL 11/2023 (si vedano i precedenti e salvo ulteriori modifiche che potranno essere introdotte in sede di conversione in legge), quindi, potranno beneficiare delle detrazioni fiscali soltanto in dichiarazione dei redditi.
L’art. 2 co. 4 del DL 11/2023 in argomento, infatti, abroga anche tutte quelle disposizioni che, anteriormente alla generalizzazione delle opzioni, ad opera dell’art. 121 del DL 34/2020, consentivano di poter cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo con riguardo a particolari interventi “edilizi” (determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici e di riduzione del rischio sismico).
In sede di conversione in legge del presente decreto sicuramente saranno apportate significative modifiche, del resto siamo in Italia.
Prossimamente verrà affrontata la tematica della RESPONSABILITA’ SOLIDALE PER IL CESSIONARIO