Secondo la Cassazione il socio amministratore di srl è responsabile in solido con la società in caso di violazioni tributarie commessa dalla società stessa.
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanze n. 12334/19 e 12335/19 del 9 maggio scorso), infatti, la responsabilità limitata garantita da una società di capitali a favore dei soci ed amministratori può essere disattesa relativamente ad una srl unipersonale in cui l’unico socio è anche l’unico amministratore. I altri termini in questo caso (srl unipersonale con unico socio e amministratore identica persona) le sanzioni tributarie normalmente addebitate alla sola società possono essere richieste anche all’amministratore e socio unico che, come nel caso del socio di una società di persone, risponde personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Si rammenta che in base al DL 269/03 (rubricato “Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie”), art. 7 “…le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica…” e che tale norma opera in deroga alla regola generale prevista dal D.Lgs 472/97 (rubricato “Sanzioni amministrative”) che, all’art. 2 comma 2, stabilisce che “…la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione…” per cui in caso di violazioni commesse da una società di capitali, salvo il dolo riconosciuto all’amministratore, la sanzione comminata dovrebbe essere a carico della sola società.
PARERE DELLA CASSAZIONE
Secondo la Corte di Cassazione la prevalenza della responsabilità in capo alla società ex DL 269/03 è superata dalla circostanza che vi sia coincidenza fra l’interesse sociale e quello dell’unico socio/amministratore infatti “…qualora la persona fisica autrice della violazione non abbia agito nell’interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio o comunque diverso da quello sociale, non sussiste … la responsabilità esclusiva della società dotata di personalità giuridica ex art.7 d.l.n.269 del 2003, ma deve trovare applicazione la regola generale che sancisce responsabilità personale dell’autore della violazione commessa nell’interesse esclusivamente proprio… [ndr ordinanza n. 12335/19]”.
OGGETTO DELLA CAUSA
Il contenzioso a monte delle sentenze citate è legato ad alcuni avvisi di accertamento recapitati ad una persona fisica quale legale rappresentante e socio unico di una srl unipersonale che avevano ad oggetto dei recuperi per Ires, Irap ed Iva relative agli anni d’imposta 2004 e 2005; in detti atti l’Agenzia delle Entrate individuava la persona fisica come responsabile in solido con la società per le sanzioni tributarie, qualificando lo stesso socio/amministratore come “autore materiale delle violazioni”.
Naturalmente i ricorsi si concentravano principalmente sul riferimento del debito per sanzioni in capo al socio piuttosto che alla società a responsabilità limitata che, in base al citato art. 7 DL 269/03 era la destinataria delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di cassazione, come ben evidente dallo stralcio di sentenza sopra riportato, trascende la lettura formale della situazione (la srl ha commesso la violazione a lei spettano le sanzioni) ma dà una lettura sostanziale ossia incentra la decisione non sul “chi ha commesso l’irregolarità” ma sul “chi ne ha beneficiato”, in altri termini la sanzione sarebbe a carico della società se l’amministratore avesse agito per ottenere un vantaggio o un beneficio in capo alla stessa (sarebbe allora applicabile il citato art. 7 e la società sarebbe l’unica responsabile del pagamento delle sanzioni irrogate) mentre se l’effettivo beneficiario della violazione fosse il socio nonché amministratore allora la norma da applicare sarebbe quella generale prevista dal D.Lgs 472/97 art. 2 per cui la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha “commesso o concorso a commettere la violazione”.
CONCLUSIONI
Come in caso di accertamento delle violazioni tributarie in capo ad una srl a ristretta base sociale per l’Agenzia delle entrate e la Magistratura l’accertamento stesso è esperibile nei confronti dei soci che hanno beneficiato delle violazioni riscontrate, così nella società di capitali unipersonale l’accertamento e le conseguenti sanzioni irrogate possono essere richieste all’unico socio nonché amministratore.