Vengono riportate qui sotto le slide relative alle novità fiscali introdotte dal DL 18 del 17/03/2020 e dal DL 23 dello 08/04/2020 che ho avuto modo di commentare in una recente riunione con dei clienti. Il contenuto a seguire è stato in buona parte già commentato in altri interventi.
1) MORATORIA BANCARIA
CHI PUO’ BENEFICIARE DELLE DILAZIONI/SOSPENSIONI DI PAGAMENTO
Le micro imprese, le piccole e medie imprese che hanno un fatturato inferiore a 50.000.000 di euro e non più di 250 dipendenti e che hanno sede in Italia.
IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE
Le aperture di credito o i finanziamenti concessi, a seconda della tipologia di operazione istruita, non possono essere revocati oppure vengono prorogati oppure il pagamento viene sospeso.
MUTUI E LEASING
Per i muti e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri.
CHI NON POTRA’ BENEFICIARE DELLA MORATORIA
Non potranno beneficiare della moratoria le imprese le cui esposizione debitorie, alla data del 17 marzo 2020, erano classificate come esposizioni creditizie deteriorate.
2) SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
La garanzia può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta
LA PROCEDURA BANCARIA
La procedura bancaria dovrebbe essere la seguente:
l’impresa interessata al finanziamento garantito da SACE Spa presenta ad un soggetto finanziatore (di seguito Banca) la domanda di finanziamento garantito dallo Stato.
In caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice questa trasmette la richiesta di emissione delle garanzie a SACE e quest’ultima processa la richiesta verificando l’esito positivo del processo deliberativo della banca erogante, emettendo poi un codice identificativo del finanziamento e della garanzia.
A questo punto la Banca procede all’emissione del prestito.
Le tempistiche del processo in esame sono molto difficili da quantificare ma visto che stiamo in Italia saranno probabilmente non proprio brevissime, va detto però che Banca d’Italia già ha emesso una circolare tesa a snellire il procedimento e gli Istituti di credito hanno già predisposto la modulistica necessaria.
Per poter diventare operativa è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.
PER CHI HA RICAVI FINO A 3,2 MILIONI
Il Fondo di garanzia rilascerà una garanzia pari al 100% del finanziamento.
In questo caso possono accedere al finanziamento solo imprese che impiegano fino a 499 dipendenti.
Il valore del finanziamento è comunque entro il 25% del fatturato, quindi entro un prestito di 800mila euro massimo. In questo caso serve un’autocertificazione che attesti i danni da Covid 19.
COSTO DEL FINANZIAMENTO
Dal punto di vista Banca erogatrice le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca.
Le garanzie a copertura dei finanziamenti a imprese di dimensioni superiori avranno invece i seguenti costi: lo 0,50% dell’importo garantito durante il primo anno, l’1% durante il secondo e terzo anno ed il 2% durante il quarto, quinto e sesto anno.
La garanzia può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta
LA PROCEDURA BANCARIA
La procedura bancaria dovrebbe essere la seguente:
l’impresa interessata al finanziamento garantito da SACE Spa presenta ad un soggetto finanziatore (di seguito Banca) la domanda di finanziamento garantito dallo Stato.
In caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice questa trasmette la richiesta di emissione delle garanzie a SACE e quest’ultima processa la richiesta verificando l’esito positivo del processo deliberativo della banca erogante, emettendo poi un codice identificativo del finanziamento e della garanzia.
A questo punto la Banca procede all’emissione del prestito.
Le tempistiche del processo in esame sono molto difficili da quantificare ma visto che stiamo in Italia saranno probabilmente non proprio brevissime, va detto però che Banca d’Italia già ha emesso una circolare tesa a snellire il procedimento ed i vari Istituti di credito già dispongono della modulistica per richiedere il finanziamento.
Per poter diventare operativa è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.
3) SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI
BENEFICIARI
L’art. 13 lettera m DL 23/2020 prevede agevolazioni per gli esercenti attività di impresa ed i professionisti purchè la loro attività sia stata danneggiata dal COVID-19.
IMPORTO FINANZIABILE
L’importo massimo erogabile è di 25.000 euro in ogni caso nel limite del 25% del fatturato 2019 «…come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata…»
Per i soggetti costituiti dopo il 1 gennaio 2019 si farà riferimento altra documentazione o ad una autocertificazione.
DURATA
La durata massima del finanziamento è di 72 mesi con un possibile preammortamento di 24 mesi.
COSTI E GARANZIE
Il rilascio della garanzia è gratuito, il tasso di interesse applicato è pari ai costi di istruttoria e di gestione dell’operazione pari allo 0,25% dell’importo garantito durante il primo anno, allo 0,50% durante il secondo e terzo anno, all’1% durante il quarto, quinto e sesto anno.
Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito senza valutazione e la banca potrà erogare il finanziamento con la sola verifica formale de possesso dei requisiti.
Per poter diventare operativa è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.
4) INDENNITA’ DI 600 EURO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’INPS
Hanno diritto all’indennità di 600 euro, per il solo mese di marzo, le imprese iscritte alla cassa artigiani e commercianti dell’INPS nonché i professionisti ed i co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS.
REQUISITI
- la partita IVA deve essere attiva al 23/02/2020
- non si deve essere iscritti ad altre casse previdenziali
- Le indennità non sono cumulabili (ind. atigiana o comm. con co.co.co.)
- non si deve essere titolare di pensione.
MODALITA’ OPERATIVE
- l’indennità viene erogata direttamente dall’INPS previa richiesta telematica
- è garantito a tutti il pagamento indipendentemente dalla data di richiesti
Relativamente ai 600 euro ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private si rinvia direttamente all’approfondimento.
5) CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE
E’ riconosciuto un credito di imposta del 60% del canone di locazione, per il solo mese di marzo, alle aziende che:
- hanno in locazione un immobile di categoria catastale C/1
- hanno pagato al proprietario il canone del mese di marzo
UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione, in F24, con debiti di altra natura
6) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
Il DL 18/20 ha sospeso per le imprese ed i professionisti con fatturato 2018 fino a 2.000.000 di euro i versamenti scadenti nel periodo 8 marzo-31marzo fino al 1 giugno 2020
ADEMPIMENTO SOSPESO
Versamento IVA, ritenute di lavoro dipendente o assimilato, contributi previdenziali e premi INAIL
MODALITA’ OPERATIVE
Gli importi non liquiditi a marzo potranno essere versati da 1 giugno 2020 in un’unica soluzione o in 5 rate
I versamenti
- del saldo Iva 2019
- delle ritenute d’acconto operate a febbraio
- della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali
- delle ritenute relative al periodo di paga di febbraio
- quota trimestrale dei contributi fissi INPS e premi INAIL
in scadenza il 16 marzo poi prorogati al 20 marzo possono essere versati, senza sanzioni, entro il 16 aprile.
Per quanto concerne i versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020 il rinvio del pagamento al 30/06/2020 (o in 5 rate mensili) è possibile solo se si è registrata una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
NOVITA’ INTRODOTTE DAL DL 23
Secondo la CM 9 del 13/04/20 per la verifica bisogna considerare le fatture emesse in ogni mese interessato oltre gli eventuali corrispettivi incassati nello stesso periodo con quelli del 2019.
7) SOSPENSIONE DELLE RITENUTE DI PROFESSIONISTI ED AGENTI
I professionisti e gli agenti e rappresentanti di commercio con fatturato 2019 inferiore a 400.000 euro possono emettere fattura senza l’applicazione della ritenuta d’acconto nel periodo 17.03-31.03 a condizione che:
- nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente
- rilascino una apposita dichiarazione da cui risulta che i compensi richiesti non sono soggetti a ritenuta d’acconto
- il sostituto di imposta non applichi la ritenuta
Le ritenute non operate vanno versate dal ritenuto in un’unica soluzione o in 5 dallo 01/06/2020.
L’opzione è stata prorogata fino al 31 maggio e il versamento può essere sempre fatto in un’unica soluzione il 31/07/2020 o i 5 rate.