Relativamente agli scambi fra Italia e San Marino recentemente l’Agenzia delle Entrate (provv. 5.8.2021 n. 211273) ha stabilito che per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche relative a cessioni di beni effettuate tra operatori residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino dovranno essere seguite le regole tecniche previste dal provv. 30.4.2018 n. 89757.
In detto provvedimento l’Agenzia ha definito le procedure relative alla trasmissione e convalida delle fatture emesse da operatori residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato nei confronti di operatori sanmarinesi e quelle inerenti le cessioni da parte di questi ultimi nei confronti di soggetti passivi nazionali.
Tali novità sono dovute alle disposizioni del DL “Crescita” (art. 12 del DL 34/2019) ed a quelle contenute in un successivo decreto con il quale è stata ridisegnata la disciplina degli scambi fra i due Paesi (DM 21.6.2021) in un’ottica di “modernizzazione delle procedure di fatturazione, trasmissione dati, controllo, tracciatura e versamenti dell’IVA”.
CESSIONE VERSO OPERATORI SANMARINESI
Le fatture elettroniche B2B relative a cessioni di beni spediti o trasportati a San Marino vengono trasmesse dal Sistema di Interscambio all’ufficio tributario di San Marino, il quale, nei quattro mesi successivi all’emissione, comunica l’esito dei controlli sul documento, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione (art. 7 co. 1 del DM 21.6.2021).
Trascorso tale periodo, in caso mancata convalida della fattura, l’operazione è assoggettata ad IVA e il soggetto passivo residente, stabilito o identificato in Italia è tenuto ad emettere la nota di variazione in aumento ex art. 26 co. 1 del DPR 633/72. Accedendo ai servizi di consultazione presenti sul portale “Fatture e Corrispettivi” sarà possibile visualizzare non soltanto i dati fiscali delle fatture inviate verso San Marino, ma anche l’esito conseguente ai suddetti controlli.
Codice destinatario
In data 31.8.21, l’ufficio tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario che dovrà essere utilizzato per la ricezione o lo smistamento delle fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica italiana. Tale codice è composto dalla seguente sequenza alfanumerica di 7 caratteri: “2R4GTO8”.
Vantaggi dell’ e-fattura
Uno degli effetti positivi della nuova modalità di fatturazione è senz’altro la scomparsa dell’obbligo di presentare gli elenchi Intrastat delle vendite per chi esegue anche cessioni intracomunitarie (quelli per gli acquisti già non andavano presentati). Altra buona notizia è che la fatturazione elettronica dovrebbe escludere l’esterometro.
CESSIONI DA OPERATORI SANMARINESI
Per quanto concerne le cessioni da operatori sammarinesi con addebito dell’IVA, l’art. 7 del DM 21.6.21 dispone che:
- l’imposta è versata dall’operatore economico di San Marino al proprio ufficio tributario, il quale, a sua volta, entro 15 giorni, trasferisce le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, trasmettendo altresì gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti;
- l’Agenzia, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi;
- l’esito positivo del controllo è reso noto telematicamente all’ufficio tributario di San Marino e al cessionario, che da tale momento è legittimato a operare la detrazione dell’imposta, ai sensi degli artt. 19 ss. del DPR 633/72.
Anche in questo caso, l’accesso ai servizi di consultazione del portale “Fatture e Corrispettivi” consente di verificare il risultato dei controlli operati dall’Agenzia delle Entrate, indispensabile ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.
In caso di cessioni verso il territorio dello Stato senza addebito d’imposta (art. 8 del DM 21.6.21), sarà possibile visualizzare l’informazione circa l’esito positivo dei controlli, così da porre in essere la procedura di assolvimento dell’IVA prevista dall’art. 17 co. 2 del DPR 633/72, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste per l’integrazione delle fatture elettroniche (art. 8 co. 1 del DM 21.6.2021).
DECORRENZA NOVE REGOLE SU SCAMBI FRA ITALIA E SAN MARINO
Dallo 01.10.21 e fino al 30.06.22, le fatture relative alle cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino potranno essere emesse e ricevute in formato analogico o elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SdI), mentre dall’1.7.2022, salvi gli esoneri previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 12 del DL 34/2019 e art. 2 co. 2 del DM 21.6.2021), non potrà più essere utilizzato il formato cartaceo.
In altri termini:
- nel periodo 01/10/21 – 30/06/22 le fatture potranno essere emesse in formato cartaceo o digitale;
- dallo 01/07/22 le fatture potranno essere emesse solo telematicamente.
La fonte del presente approfondimento è EUTEKNE.IT