Il decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 (DL “crescita”) all’art. 12 prevede l’estensione dell’impiego della fattura elettronica anche agli scambi di beni e merci tra Italia e San Marino. Le intenzioni del Governo sono quelle di rendere più semplice la certificazione delle operazioni con San Marino che attualmente sono quantomeno macchinose e uniformarle alla prassi nazionale.
DECORRENZA DELLA NORMA
L’efficacia di quanto previsto dal DL crescita, naturalmente, è subordinata ad un’apposita normativa da emanarsi in conformità agli accordi che l’Italia sottoscriverà con San Marino, si rammenta che i contatti fra i due paesi sono iniziati a febbraio scorso.
La nuova modalità di fatturazione, naturalmente, andrà a sostituire gli adempimenti previsti dal DM 24 dicembre 1993, che regolamentavano le cessioni di beni verso San Marino, le cessioni di beni verso l’Italia con addebito dell’IVA e le cessioni di beni verso l’Italia senza addebito dell’IVA.
COME FUNZIONA OGGI
Attualmente per le cessioni di beni nei confronti di soggetti passivi sammarinesi, il fornitore italiano è tenuto a emettere una fattura (naturalmente cartacea) in regime di non imponibilità IVA in quanto si tratta di un’esportazione, in quattro copie, una delle quali viene restituita dopo essere stata “annullata tramite perforazione” con l’indicazione della data e timbro a secco dell’Ufficio di San Marino.
COME FUNZIONERA’
A livello operativo sarà emanato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate il quale definirà le specifiche tecniche necessarie all’emissione e alla ricezione delle e-fatture.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Come già previsto in Italia, gli obblighi di fatturazione elettronica relativi agli scambi con San Marino non riguarderanno comunque i soggetti “esonerati” ossia i contribuenti “minimi”, i contribuenti “forfettari” e coloro che sono tenuti all’invio dei dati al “Sistema tessera sanitaria”.
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Si presume che non dovrebbero essere interessate dalle modifiche legate alla fattura elettronica le prestazioni di servizi che i soggetti passivi IVA italiani rendono o ricevono con San Marino in quanto queste operazioni non sono ricomprese fra gli adempimenti previsti dal già citato DM 24 dicembre 1993 e che sarà oggetto radicale modifica.
Naturalmente in fase di conversione in legge la norma in oggetto potrà subire modifiche.