La Legge di conversione del DL 119/18 ha sostituito l’art. 9 (“Disposizioni in materia di integrativa speciale”) con una nuova norma rubricata “irregolarità formali”, il cui testo, al comma 1, recita “Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi [irregolarità formali], commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.”
In altri termini tutti quegli errori che non hanno generato un minor “introito” per il Fisco ma che sono in ogni caso oggetto di sanzione possono essere “sanati” pagando, in due tranche di pari importo, la somma di euro 200 per ogni anno che si vuole regolarizzare.
Da sottolineare che la legge, al comma 5, specifica che “La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato” per cui sembra non sia possibile utilizzarlo per regolarizzare la mancata o errata compilazione del quadro RW.
La norma, in ogni caso, rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per l’individuazione delle modalità di attuazione della legge e per poter individuare in maniera corretta quali sono gli errori sanabili.