La rottamazione dei ruoli 2023 sostanzialmente riprende le precedenti rottamazioni che si sono susseguite nei passati anni.
COSA RIGUARDA LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
Riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Con l’adesione dal debito erariale vengono cancellate le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio (compensi di riscossione).
N.B. Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l’ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale.
CHI PUO’ USUFRUIRE DELLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
La rottamazione è fruibile:
- dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.
TEMPISTICHE DI ADESIONE E ITER SUCCESSIVO
Per beneficiare dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione:
– entro il 30 aprile 2023 va trasmessa la domanda di rottamazione con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare il debito (massimo 18) e ci si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti;
– entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati ex art. 1 commi 222 e ss. della L. 197/2022 (si tratta dello stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro). Vengono altresì indicate le scadenze delle singole rate;
– entro il 31 luglio 2023, vanno pagati tutti gli importi o la prima rata.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:
- le prime due il 31.07.2023 e il 30.11.2023, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute;
- le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
N.B. Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo, tuttavia è possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero, tutta via è in ogni caso esclusa la compensazione.
PERFEZIONAMENTO
La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.
ESCLUSIONI
Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:
- risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
- IVA riscossa all’importazione;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall’art. 27 co. 6 della L. 689/81).