La Finanziaria 2019 in corso di approvazione sembra confermare anche per il 2019 la possibilità i rivalutare il valore di acquisto delle partecipazioni societarie e dei terreni posseduti allo 01/01/19.
Soffermandoci solo sulla rivalutazione del valore dei terreni, prevista dall’art. 7 L. 448/01, giova ricordare che
- dal punto di vista soggettivo possono usufruire della norma le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali ossia soggetti operanti al di fuori dell’attività commerciale;
- dal punto di vista oggettivo possono essere rivalutati valori dei terreni siano essi agricoli che edificabili;
- il risparmio d’imposta si realizza nel momento della cessione a titolo oneroso del terreno.
Il mezzo per ottenere la rivalutazione è rappresentato dal pagamento di un’imposta sostitutiva o della prime delle tre rate sul “nuovo” valore del terreno individuato tramite la predisposizione di un’apposita perizia giurata da parte di un soggetto abilitato su incarico dell’interessato o della società.
Occorre rammentare che il valore di perizia rappresenta il valore minimo ai fini della determinazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per cui la vendita dello stesso ad un valore inferiore a quello della perizia determina la decadenza del regime e fa venir meno l’affrancamento con conseguente maturazione di plusvalenze tassate. Nel 2013 l’Agenzia delle entrate ha proposto un metodologia per superare tale problematica che è stata poi superato realizzando una nuova “perizia al ribasso” il cui costo in termini di imposta sostitutiva veniva azzerato visto che l’imposta già versata veniva portata a deconto del nuovo versamento. L’aumento dell’imposta dal 4% all’8% ha reso non più appetibile tale “prassi”.