Il DL 104/2020 di recente pubblicazione in Gazzetta ufficiale (la n. 203 del 14/08/2020) ma ancora in attesa di conversione in legge prevede l’ennesima possibilità di rivalutazione del valore dei beni/cespiti dell’imprese e delle partecipazioni. Questa nuova norma prevede un costo della rivalutazione e dell’eventuale affrancamento delle riserve più modesto rispetto al passato.
Va anticipato che la rivalutazione potrà avere effetti solo ai fini civilistici o anche ai fini fiscali.
QUALI SONO I BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE
Potranno essere oggetto di rivalutazione i prezzi di acquisto beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000 ossia si potranno “rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate”. Si sottolinea che non potranno essere oggetto di rivalutazione i beni immobili realizzati dall’impresa per la successiva commercializzazione.
CHI POTRA’ EFFETTUARE LA RIVALUTAZIONE
In base al comma 1 dell’art. 110 DL 104/2020 la rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti, tuttavia il successivo richiamo all’art. 15 L. 342/2000 estende la possibilità di applicare questo regime anche alle società di persone commerciali, alle imprese individuali, gli enti non commerciali residenti ed ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia. In altri termini tutte le imprese/società potranno effettuare la rivalutazione
QUANDO SI DOVRA’ PROCEDERE ALLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA
In base all’art. 110 comma 2 la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31.12.2020 inoltre, la medesima può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa.
QUANTO COSTA LA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI
In base all’art. 110 comma 4 secondo periodo il maggior valore attribuito ai beni/partecipazioni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3%.
COME SI VERSA L’IMPOSTA SOSTITUTIVA
In base all’art. 110 comma 6 l’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (giugno/luglio 2021).
Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti
In base all’art. 110 comma 4 primo periodo i maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.
CESSIONE DEI BENI RIVALUTATI E TASSAZIONE
Secondo il comma 5 del citato articolo le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni/quote “ante rivalutazione”, nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore all’1.1.2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
REGIME FISCALE DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE
Il saldo attivo di rivalutazione (ossia il maggior valore attribuito al bene/partecipazione) costituisce una riserva in sospensione d’imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.
All’occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva (ossia riconoscere il maggior valore fiscale) versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Anche in questo caso in base all’art. 110 comma 6 l’imposta sostitutiva devrà essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
RILEVANZA SOLO CIVILISTICA DELLA RIVALUTAZIONE
Se la rivalutazione viene effettuata ai soli fini civilisti, ossia si aumenta il valore in bilancio ma in caso di successiva vendita tale maggior valore non ha rilevanza nel calcolo delle plusvalenze, non si iscrive alcuna riserva in sospensione di imposta e non risulta necessario ricorrere all’affrancamento.