A far data dal 2018, come già segnalato in altra informativa, chi nell’ambito degli “interventi di recupero edilizio” che permettono di ottenere la detrazione IRPEF del 50% ha realizzato anche interventi da cui derivi anche un risparmio energetico, ex art. 16 comma 2 bis DL 63/13 deve effettuare una comunicazione all’ENEA al fine di indicare il risparmio conseguito. Mutuando da quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, infatti, “…al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi … sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati…” (art. 16 c. 2 bis).
Va sottolineato che il citato DL prevede genericamente un rimando alla normativa in materia di detrazioni relative al risparmio energetico e non prevede espressamente alcun tipo sanzione in caso di omessa comunicazione.
Trascurando il fatto che anche relativamente all’obbligo di comunicazione dati all’ENEA in ambito “risparmio energetico” vi sono discordanti posizioni in merito agli effetti (secondo l’Agenzia delle Entrate si tratta di obbligo sostanziale mentre secondo una recente giurisprudenza riveste un obbligo meramente formale con opposti effetti sul beneficio della detrazione) si rileva che né il DL 63/13 né l’Agenzia delle entrate hanno affrontato la problematica delle sanzioni in caso di omissioni dell’invio.
In merito a ciò in un recentissimo articolo pubblicato da una primaria rivista specializzata vengono prospettate, senza dare soluzioni, due possibili alternative:
- la decadenza dal diritto di beneficiare della detrazione, in quanto la comunicazione rappresenta un requisito sostanziale;
- l’irrogazione di una sanzione amministrativa in quanto la comunicazione rappresenta un requisito formale.
A parere dello scrivente, dato che una norma vigente sembra assimilare l’obbligo in tema “risparmio energetico” e comunicazione all’Enea ad un obbligo formale, si propende per l’opzione 2; si ritiene comunque fondamentale eseguire l’invio e rispettare le tempistiche previste ossia 90 giorni dal termine dei lavori.