L’art. 20 del DL 4/2019 rubricato “Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione” ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021 la possibilità di conseguire un riscatto agevolato ai fini pensionistici gli anni di laurea.
COSA PUO’ ESSERE RISCATTATO
Possono essere riscattati tutti o solo una parte degli anni del corso di laurea seguito a condizione che sia stato conseguito il titolo di studio. La norma naturalmente non intende tutti gli anni spesi per conseguire la laurea ma fa riferimento alla durata prevista per i corsi, gli anni di “fuori corso” quindi non rilevano (art. 20 comma 1 ultimo capoverso “Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi”).
I titoli riscattabili sono la laurea triennale (breve), quadriennale, a ciclo unico, il diploma di specializzazione post laurea e il dottorato di ricerca.
CHI PUO’ CHIEDERE IL RISCATTO AGEVOLATO
Possono usufruire della norma soltanto i soggetti assicurati ad una delle gestioni previdenziali INPS ossia i dipendenti pubblici o privati, i soggetti iscritti alla gestione separata, gli artigiani e i commercianti, fino al compimento di 45 anni di età. Gli anni oggetto di riscatto naturalmente non devono risultare già coperti da versamenti in una delle predette gestioni INPS ed il richiedente non deve già essere in pensione.
COME SI CALCOLA L’ONERE DA VERSARE PER IL RISCATTO
In base al comma 6 del predetto art. 20 la procedura è unica e non varia a seconda del tipo di gestione in cui si è iscritti e prevede che “…l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo … moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda…”. Semplificando l’onere da sostenere si calcola applicando l’aliquota IVS vigente per i lavoratori dipendenti (33%) al minimale di reddito applicato alla gestione INPS degli artigiani e commercianti.
Si rammenta che il versamento dell’onere per il riscatto rappresenta un importo deducibile dalle imposte ossia riduce la base imponibile.
ESEMPIO
Per chi presenta la domanda nel 2019 l’onere si calcola nel seguente modo:
Onere = aliquota IVS dipendenti x minimale INPS artigiani e commercianti x durata corso di laurea
Onere = 33% x 15.878 x 5 = 26.198,70
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Una volta presentata la domanda il costo del riscatto può essere pagato in un’unica soluzione o in un numero massimo di 120 rate senza interessi utilizzando dei bollettini MAV.