Il reverse charge, in Italiano “inversione contabile”, è una procedura prevista dall’art. 17 DPR 633/72 (normativa Iva) che si applica generalmente agli acquisti intracomunitari e agli acquisti di servizi extraCEE (comma 2) o nei casi di acquisto di servizi su immobili (pulizia, installazione impianti, etc.) o nei subappalti edili o in altre situazioni previste dall’art.17 commi 5 e seguenti. L’applicazione dell’inversione contabile comporta che l’Iva non addebitata dal venditore/prestatore d’opera venga assolta da parte dell’acquirente/committente.
A seguito dell’introduzione della fattura elettronica nulla cambia per gli acquisti intracomunitari ed extracomunitari, in quanto la metodologia preventivamente individuata (integrazione della fattura e doppia registrazione nei registri Iva) rimane ancora valida, unica novità è l’obbligo di comunicazione mensile di dette operazioni tramite il cosiddetto “esterometro”. La metodologia illustrata è stata confermata dalla FAQ n. 36 reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e oggetto della presente disamina.
LA TESI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITOAL REVERSE CHARGE INTERNO
Per quanto riguarda il reverse charge interno (con soggetti nazionali) seguendo le indicazioni della citata FAQ n. 36 “… l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, …, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta … Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura … può essere inviato al Sistema di Interscambio…”.
La FAQ in questione ha creato dubbi in merito alla metodologia operativa che propone visto che individua comportamenti precedentente mai indicati.
COSA SIGNIFICA L’INTEGRAZIONE CONTABILE E COS’E’ L’AUTOFATTURA
Realizzare l’integrazione contabile significa
- riportare sul documento l’aliquota e l’imposta (art. 17 comma 5);
- protocollare e annotare la fattura integrata nel registro vendite (art. 17 comma 5);
- annotare la fattura integrata nel registro acquisti (art. 17 comma 5).
Operando in questo modo l’Iva viene assolta e “sterilizzata” ossia non nasce l’obbligo di versamento dell’imposta. Tutte e tre i passaggi avvengono solo contabilmente e si realizzano con l’annotazione nei registri Iva.
L’autofattura è un documento contabile in cui cedente e cessionario sono lo stesso soggetto e che, nel caso in esame, ha lo scopo di “far emergere” l’imposta (Iva) non annotata nella fattura ricevuta e da integrare e non ha rilevanza economica (costo o ricavo).
Solitamente l’autofattura viene emessa nei casi di autoconsumo di un bene aziendale, per gli omaggi o quando si effettuta un pagamento per l’acquisto di un bene ma non si riceve la relativa fattura o nei casi di splafonamento Iva, etc..
Le autofatture vanno emesse come le regolari fatture e come tali in formato elettronico.
EFFETTI DALLA FAQ N. 36
La seconda parte della FAQ n. 36 ha creato molta confusione prevedendo, anche se solo facoltativamete, una procedura (alternanaza fra integrazione contabile e autofattura) non prevista da alcuna norma e nemmeno contemplata in passato dalla prassi della stessa Agenzia che, anzi, si esprimeva in maniera opposta (CM 16/2013). Tra l’altro la FAQ prevede che l’eventuale autofattura possa essere inviata telematicamente quando invece, essendo una fattura a tutti gli effetti, deve essere inviata telematicamente.
In base all’art. 17 comma 5, però, “…la fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario…”. Non si parla mai di autofattura.
Si evidenzia inoltre che la metodologia operativa paventata dalla FAQ n. 36 è stata disconosciuta anche da Assosoftware nel comunicato stampa del 14/01/19 che ha invece individuato come corretta l’integrazione contabile.
CONCLUSIONI
Dato che la norma (art. 17 comma 5 DPR 633/72) è molto chiara nell’indicare quale unica metodologia per l’applicazione del reverse charge interno l’inversione contabile, in attesa di un chiarimento definitivo da parte dell’Agenzia delle entrate o di una modifica normativa, a parere dello scrivente l’inversione contabile per operazioni interne si deve realizzare solo ed esclusivamente attraverso l’integrazione contabile, quindi solo contabilmente con annotazione nei registri Iva, senza comunicare alcunche al sistema di interscambio, cosa che in ogni caso a mente della FAQ n. 36 sarebbe opzionale (“…può essere inviato al Sistema di Interscambio…).