Relativamente alla regolarizzazione delle violazioni formali, di cui già ad un precedente intervento (link), sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il provvedimento n. 62274 del 15/03/19, attuativo dell’art. 9 DL 119/18 rubricato “Irregolarità formali”, che prevede la possibilità di sanare le stesse violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018.
QUALE E’ IL COSTO DELLA REGOLARRIZAZIONE
La regolarizzazione avviene tramite il versamento dell’importo di 200 euro per ogni annualità che si intende regolarizzare e permette di sanare tutte le violazioni formali commesse in detti periodi d’imposta. Il pagamento si esegue in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
COSA E’ SANABILE E CHI PUO’ SANARE
Dalla lettura della norma emerge che l’ambito applicativo della regolarizzazione è molto ampio, infatti in base all’art. 9 c. 1 sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tributi”.
Oggetto della regolarizzazione, quindi, sono le violazioni formali (che non modificano il valore del tributo) inerenti a imposte sui redditi, IVA e IRAP, commesse non solo dal contribuente, ma anche dal sostituto d’imposta, dall’intermediario o da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti (“anche solo di comunicazione di dati”) purchè non rilevino sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta.
Non dovrebbero poi esservi dubbi sul fatto che possono essere sanate anche l’omessa regolarizzazione del cessionario ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 (pagamento di beni senza l’invio/ricezione della relativa fattura), le sanzioni sull’omessa o irregolare inversione contabile (ex art. 6 commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 del DLgs. 471/97), l’effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità senza aver verificato l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento, nella misura in cui siano esistenti i requisiti per la medesima (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97) e così via.
Si ritiene possibile sanare anche le omissioni riguardanti la comunicazione delle liquidazioni IVA, dei dati delle fatture, nonché quelle inerenti al vecchio spesometro e le omesse indicazioni dei costi black list.
Lo stesso deve dirsi per le violazioni commesse dagli intermediari abilitati in merito all’omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali
COSA E’ ESCLUSO
Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) al 19 dicembre 2018.
Pertanto, rientrano nella sanatoria anche le violazioni oggetto di contenzioso, purchè alla data della regolarizzazione (ossia del pagamento della prima rata delle somme dovute per la medesima) non si sia ancora formato il giudicato. Sono, per legge, escluse le violazioni sul quadro RW e inerenti alla voluntary disclosure.
MODALITA’ OPERATIVE
Affinché la sanatoria sia valida è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione.
La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020, e, se per giustificato motivo, non è avvenuta la stessa ha effetto se la rimozione viene poi effettuata entro un termine indicato dall’Ufficio, non inferiore a trenta giorni.
La previsione della rimozione in effetti non sempre è di semplice effettuazione prendiamo ad esempio il caso in cui un elettricista che, nel 2017, doveva fatturare una prestazione resa ad un’azienda con “iva non imponibile ex art. 17 DPR 633/72” (inversione contabile) ma che ha erroneamente emesso fattura con Iva, imposta che è stata regolarmente pagata e versata dall’elettricista “debitore di imposta” in sede di liquidazione Iva. In questa situazione non si capisce come si potrebbe realizzare la previsione normativa.
Come sempre, aimè, avviene si è in attesa della circolare ministeriale esplicativa.