Prima di affrontare la problematica riguardante il regime forfettario e L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI si ricorda che l’adesione a tale regime, nel limite massimo di 65.000 euro di ricavi, prevede la possibilità di avere una tassazione di vantaggio (5% o 15%) sui redditi prodotti ed una gestione amministrativa molto semplice (fondamentalmente è sufficiente conservare le sole fatture attive).
In passato si è molto dibattuto sulle cause che impedivano l’accesso al regime e che sono sostanzialmente relative al possedere una partecipazione in una società, tuttavia si è raramente affrontato il tema del rapporto fra il soggetto forfettario datore di lavoro ed i lavoratori dipendenti questo soprattutto perché fino al 2018 il contribuente forfettario non poteva sostenere costi per lavoro dipendente superiori ad € 5.000; dal 2019 invece non esiste più alcun vincolo circa il personale dipendente impiegato ma visto che i costi degli aderenti al regime sono determinati forfettariamente bisogna attentamente verificare la convenienza in termini di costo riconosciuto e spesa sostenuta prima di procedere ad una assunzione.
FORFETTARIO E RUOLO DI SOSTITUTO DI IMPOSTA
L’art. 1 c. 69 L.190/14 esclude i contribuenti forfettari dalla qualifica di sostituto d’imposta (ossia dall’obbligo di trattenere somme al precettore di un pagamento per versarle per suo conto al Fisco) affermando che: “Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni” in altri termini se un forfettario che riceve una fattura da un altro professionista non dovrà effettuare alcuna ritenuta d’acconto, ma andrà a pagare il “compenso lordo” richiesto.
FORFETTARIO E LAVORATORE DIPENDENTE
Sulla scorta di quanto indicato in un parere fornito dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, diramato lo scorso 8 febbraio 2019 il medesimo comportamento sopra indicato dovrà essere tenuto nel momento in cui il datore di lavoro forfettario dovrà versare lo stipendio ad un suo dipendente, ossia anche in questo caso non sarà tenuto ad operare e versare alcuna ritenuta d’acconto in quanto non assume la veste di sostituto d’imposta.
Va evidenziato però che secondo detto parere
– le ritenute previdenziali “sfuggono” da tale esonero, che dovrebbe riguardare solo la componente fiscale;
– ai fini comunicativi, dato che la Certificazione Unica ha la funzione di certificare anche i dati assistenziali e previdenziali, sulla scorta di un parere fornito dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, si può ragionevolmente ritenere che i contribuenti che applicano il regime forfettario e hanno lavoratori subordinati sono tenuti a compilare la sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali e ad inviare la CU.
In altri termini secondo la Fondazione, i contribuenti in regime forfettario dovranno compilare la Certificazione Unica per la sola sezione relativa ai dati previdenziali ed assistenziali e non dovranno compilare ed inviare il modello 770.
CONSEGUENZE PER IL LAVORATORE DIPENDENTE
Al lavoratore dovrà essere consegnata una semplice attestazione delle retribuzioni corrisposte, come nel caso dei lavoratori domestici e a lui spetterà l’onere di presentare il proprio modello della dichiarazione dei redditi allo scopo di assoggettare a tassazione il reddito di lavoro dipendente percepito.
DUBBI INTERPRETATIVI DELLA NORMA
Va comunque detto che tale esonero dal ruolo di sostituto di imposta non si deve necessariamente leggere come un divieto infatti la citata norma (art. 1 c. 69 L. 190/14) prevede che i forfettari “non sono tenuti…” ad operare le ritenute, ma non afferma che “non devono” per cui l’interpretazione letterale della stessa non sembra impedire il comportamento da sostituto di imposta.
CONCLUSIONI
Nell’ipotesi quindi che l’esonero sia facoltativo per i contribuenti forfettari, in attesa che l’Agenzia del entrate si pronunci in merito, sembra ragionevole sostenere che il contribuente forfettario “per propria lecita scelta” potrebbe operare le ordinarie ritenute a carico dei datori di lavoro espletando anche gli altri adempimenti (modello CU e 770).