Il DL 119/18 ha introdotto, a far data dal 2019, l’ampliamento ad euro 65.000 della soglia dei ricavi prodotti per poter accedere al “regime forfettario” escludendo, poi, alcune fattispecie che ne impedivano l’accesso ed introducendone di nuove (più restrittive).
Relativamente a tale novità una tematica non sempre trattata riguarda le conseguenze ai fini Iva dell’accesso al regime agevolato di solito, infatti, ci si sofferma solamente sull’aliquota forfettaria d’imposta (“flat tax” secondo il governo), pari al 15% a regime ed al 5%, per i primi 5 anni, per le “start up” ossia per chi avvia una “nuova attività” (un’attività non svolta precedentemente).
Giova a questo punto rammentare che i contribuenti forfettari pur essendo soggetti Iva non addebitano l’imposta ai propri clienti quando emettono le fatture e, di conseguenza, non possono effettuare la “rivalsa” ossia portare in detrazione l’Iva pagata sugli acquisti.
In base all’art 19 bis 2 del DPR 633/72 (legge Iva) in caso di mutamento del regime contabile (con conseguente passaggio dalla detraibilità Iva all’indetraibilità) il contribuente è chiamato a “riversare” all’Erario una parte dell’Iva detratta, quota calcolata sulla base degli anni mancanti al compimento del quinquennio dalla data del loro acquisto per i beni mobili e del decennio per i beni immobili.
Il contribuente, inoltre, è chiamato a riversare anche l’Iva sulle eventuali giacenze di magazzino presenti nell’anno di entrata nel nuovo regime.
Volendo esemplificare: un contribuente che nel 2018 ha comprato un bene portando in detrazione 1.000 euro di Iva e nel 2019 entra nel regime dei forfettari ed è costretto a riversare all’Erario 800 euro (1.000 : 5 x 4) dell’Iva precedentemente detratta.
Il debito Iva così calcolato dovrà essere versato all’Erario in un’unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo Iva dell’anno precedente l’ingresso (ad oggi il 16 marzo).
Naturalmente prima di confermare i nuovi limiti di accesso al regime è necessario attendere la conversione in legge del menzionato DL 119/18.