Riprendendo una tematica già affrontata in tema di regime del margine (DL 41/95 artt. 36-40) e del commercio di veicoli usati si rammenta anzitutto che detto regime è nato con il preciso scopo di non far gravare per due volte il pagamento dell’Iva sul consumatore finale, in maniera tale che l’Iva già liquidata e non detratta sul primo acquisto non debba essere nuovamente pagata in caso di nuovo passaggio di proprietà del bene.
QUANDO SI PUO’ APPLICARE IL REGIME DEL MARGINE
Il regime del margine può essere applicato in generale relativamente al commercio di beni usati e nello specifico alle autovetture usate (ossia quelle con più di sei mesi di vita e più di 6.000 km percorsi) da un rivenditore “soggetto Iva” che ha acquistato l’autoveicolo da un soggetto privato (ossia non Iva) o da un soggetto che non ha potuto detrarla.
L’applicazione del regime del margine si concretizza nel praticare un prezzo con Iva non esposta nella fattura dell’acquirente e su cui il venditore conteggia il debito d’imposta col metodo “base da base”, ossia calcolando l’Iva “sul maggior prezzo”.
COMPORTAMENTO CHE DEVE TENERE IL VENDITORE
In base alla normativa vigente ed alla prassi dell’Agenzia delle entrate, quindi, il rivenditore professionale quando acquista l’autovettura da un soggetto Iva (azienda o professionista) deve procedere alla verifica dell’esistenza dei requisiti per poter applicare il regime ossia all’effettiva sussistenza dei requisiti per poterla classificare come auto usata e l’originaria provenienza da un soggetto “consumatore finale”.
Tale ruolo del rivenditore si concretizza nel dover verificare “attivamente” la sussistenza di tutti i requisiti previsti non limitandosi ad accettare “passivamente” la semplice annotazione del regime del margine sulla fattura di acquisto dal venditore soggetto Iva.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9850 del 20/04/18, in coerenza con svariate altre sentenze sempre di Cassazione, ha ribadito che il rivenditore di auto usate per poter applicare correttamente il regime del margine oltre agli aspetti di carattere sostanziale (km percorsi ed “età”) deve dimostrare la propria “buona fede” dando prova di aver esperito tutti i possibili controlli sulla provenienza dell’autovettura ossia di aver verificato tutti i precedenti passaggi di proprietà del mezzo come annotati sui documenti di circolazione dello stesso. Qualora ciò non accada l’Amministrazione finanziaria, in caso di verifica, può disconoscere l’applicazione della normativa di favore con conseguente irrogazione di sanzioni.