In base a quanto statuito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza 24042/18) il prestanome è penalmente responsabile del mancato versamento delle imposte, salvo che non dimostri «una coartazione illecita nell’accettazione della carica di amministratore e nell’esercizio delle funzioni ad essa connesse». Se ciò non bastasse, se la Società fallisce la confisca può colpire direttamente i beni personali del prestanome, per un valore corrispondente al profitto del reato.
Ott
07