Nel momento in cui si realizza una prestazione di servizi a favore di un soggetto “estero” ossia residente fuori del territorio Nazionale la normativa IVA di riferimento è quella prevista agli articoli 7 e seguenti del DPR 633/72.
Nella presente trattazione ci concentreremo sulle prestazioni di servizi generici disciplinate dall’art. 7 ter.
BENEFICIARIO DEL SERVIZIO E TERRITORIALITA’ DELL’IVA
Premesso che la normativa comunitaria qualifica la prestazione resa ad un soggetto passivo Iva come prestazione B2B (business to business) mentre quella resa ad un soggetto privato come B2C (business to consumer), al fine di inquadrare il corretto trattamento Iva l’elemento principale da determinare è se la prestazione viene resa ad un soggetto passivo estero (B2B) o ad un soggetto privato estero (B2C), questo perché il luogo di tassazione Iva del servizio deve coincidere con quello ove avviene il consumo effettivo dello stesso servizio.
Il luogo di rilevanza territoriale (ove avviene la tassazione), secondo la direttiva comunitaria 2008/8/CE, coincide con quello del committente se questo è un soggetto passivo Iva (B2B) e col luogo del prestatore nel caso il committente sia un soggetto “non Iva” (B2C).
Sulla scorta di ciò l’art. 7 ter DPR 633/72, che si riferisce ai “servizi generici”, individua come
- effettuate in Italia le prestazioni di servizi rese a favore di un soggetto “privato”(B2C);
- non effettuate in Italia, quindi rese nel paese del committente (all’estero), se quest’ultimo è un soggetto Iva.
Gli articoli da 7 quater a 7 septies prevedono delle deroghe alla regola generale di cui sopra in quanto si riferiscono ad una precisa serie di prestazioni che necessitano di un’ulteriore analisi prima di poter stabilire se devono considerare rese in Italia o meno, di tali articoli parleremo in un prossimo futuro.
Limitando l’analisi ai soli servizi generici si evidenzia anzitutto che la norma non prevede una differenza di trattamento fra i servizi resi a soggetti Iva comunitari o extracomunitari ossia in entrambi i casi la prestazione resa è normata dall’art. 7 ter, vi sono però differenze di carattere operativo.
COMMITTENTE SOGGETTO PRIVATO
Nel caso in cui un soggetto passivo Iva nazionale (impresa o professionista) renda un servizio ad un committente soggetto privato (B2C) residente all’estero si dovrà emettere una fattura gravata da imposta al 22% in quanto il servizio si considera consumato in Italia.
COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO COMUNITARIO
Nel caso in cui si esegua una prestazione di servizi verso un soggetto passivo comunitario (B2B) è anzitutto necessario verificare la sua iscrizione all’archivio VIES, ossia al registro delle partite Iva comunitarie.
La normativa nazionale su quest’ultimo punto è molto stringente e benchè, come specificato in un altro intervento (link), la Corte UE ad oggi non la ritenga un elemento indispensabile si attende a breve una modifica della normativa comunitaria che la renderà una condizione sostanziale dato che rappresenta il mezzo per qualificare con assoluta certezza il committente quale soggetto passivo.
Nel caso in cui un soggetto passivo Iva nazionale (impresa o professionista) renda un servizio ad un committente soggetto passivo residente in ambito UE questi dovrà emettere una fattura non imponibile art. 7 ter con l’annotazione (prevista dall’art. 21 comma 6 bis lettera a) “inversione contabile”.
Si dovrà poi presentare (trimestralmente o mensilmente) il modello INTRASTAT e, entro la fine del mese successivo a quello di emissione della fattura “l’esterometro”. Relativamente a quest’ultimo adempimento esso potrà essere sostituto dall’invio della copia della fattura emessa in forma elettronica all’SdI.
Riassumendo, in caso di prestazione di servizi a favore di un committente soggetto passivo comunitario occorrerà
- verificare l’esistenza dalla partita Iva (VAT) del committente accedendo all’archivio VIES;
- emettere una fattura non imponibile art. 7 ter e si dovrà riportare l’annotazione “inversione contabile”;
- compilare il modello INTRASTAT;
- inviare l’esterometro entro la fine del mese successivo a quello di emissione.
COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO EXTRACOMUNITARIO
La verifica dell’esistenza della partita Iva non è necessaria per i committenti extraUE , nonostante ciò è in ogni caso opportuno accertarsi che essi siano effettivamente soggetti passivi Iva e che svolgano attività di impresa di arte o di professione.
Nel caso in cui un soggetto passivo Iva nazionale (impresa o professionista) renda un servizio ad un committente soggetto passivo residente in ambito extraUE questi dovrà emettere una fattura non imponibile art. 7 ter con l’annotazione (prevista dall’art. 21 comma 6 bis lettera b) “operazione non soggetta”.
In quanto reo a un soggetto NON comunitario non si dovrà nè verificare l’iscrizione all’archivio VIES nè presentare il modello INTRASTAT mentre permane l’obbligo di invio “dell’esterometro”. Relativamente a quest’ultimo adempimento anche in questo caso esso potrà essere sostituto dall’invio della copia della fattura emessa in forma elettronica all’SdI.
Riassumendo, in caso di prestazione di servizi a favore di un committente soggetto passivo extraUE occorrerà
- verificare, laddove possibile, l’esistenza dalla partita Iva (VAT) del committente raccogliendo in ogni caso prove dell’esistenza di un’attività di impresa o professionale;
- emettere una fattura non imponibile art. 7 ter e si dovrà riportare l’annotazione “inversione contabile”;
- inviare l’esterometro entro la fine del mese successivo a quello di emissione.
Grazie per le dettagliate descrizioni dei casi trattati. Le chiedo, cortesemente, un parere su un caso che mi e’ capitato di recente. Un ns studente (siamo un istituto scolastico privato di Roma) residente a Roma ci ha pagato un corso di studi che prima possibile dovra’ sostenere negli Stati Uniti presso un istituto con noi convenzionato. Dovendo emettere la ricevuta fiscale quale miglior inquadramento ai fini iva?
Grazie!
Salve, se ho ben capito il vostro studente vi paga una somma x per poter sostenere un esame presso un istituto scolastico all’estero. In altri termini voi ricevete un servizio dall’istituto americano e fatturate l’esame e la vostra intermediazione allo studente soggetto non Iva.
Se per caso foste una scuola “paritaria” i vostri servizi dovrebbero essere tutti esenti Iva ex art. 10 Sulla altrimenti dovreste emettere fattura con iva ordinaria (22%).
La questione andrebbe analizzata in maniera più specifica ed approfondita.
Le consiglio la lettura della circolare n. 22/E/2008 che trova a questo link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/301036/Circolare+22+del+18+03+2008_circ+22e+del+18+marzo+2008.pdf/28b95095-4c68-392a-5283-7a53eae27379
Spero che la possa aiutare più di me.
Buon fine settimana.
Salve, sono un fotografo in regime forfettario. Ho effettuato un servizio fotografico in Italia per un cliente (non privato ma azienda) di San Marino inviando poi i file tramite Cloud.
Devo emettere fattura ma faccio fatica a capirne i criteri. Il Cliente mi parla di una ritenuta del 20% sul totale fatturato che poi potrò recuperare. A me risulta che proprio perché in regime forfettario non potrò invece recuperare tale ritenuta.
Mi può gentilmente chiarire come devo comportarmi in questo specifico caso?
La ringrazio
Paolo T.
Nel caso in cui un contribuente in regime forfettario effettui una prestazione di servizi nei confronti di un committente azienda (quindi non privato) avente sede in uno dei paesi extra CEE questi è tenuto a rilasciare una fattura senza addebito di IVA.
Nella fattura, emessa ai fini Iva ai sensi dell’art. 7 ter DPR 633/72, deve essere riportata la dicitura “operazione non soggetta“.
La ritenuta d’acconto non è mai prevista per i forfettari in generale e, in particolare, i soggetti “stranieri” o meglio non residenti non agiscono mai come sostituti di imposta (questi ultimi sarebbero quelli che ti trattengono una somma quale ritenuta/imposta e la versano a tuo nome allo stato Italiano).
Spero di essere stato chiaro.
Saluti.
La ringrazio.
Quindi, se ho ben compreso, devono pagare la cifra in fattura senza effettuare nessun tipo di ritenuta?
Grazie ancora
Paolo T.
Volevo un informazione..nel caso di un impresa che effettua analisi di campioni di acqua in italia nei confronti di un operatore stranierio (grecia) con quale articolo va emessa la fattura? dato che la prestazione avviene in italia va ivata o rientra nell’art.7 ter?
grazie
Se il cliente greco è un soggetto Iva è art. 7ter, se è un privato Iva 22%
Cordiali saluti
Matteo Ranieri