Una nuova norma prevede (di nuovo) sanzioni per commercianti e professionisti che non accettano (ossia rifiutano) pagamenti con POS carte di debito e di credito, indipendentemente dall’ammontare.
DECORRENZA SANZIONI
L’art. 19 ter, introdotto in sede di conversione, del DL 152/21 nonostante la norma in oggetto già esista dal 30 giugno 2014 garantirà adeguati tempi di allineamento alla disposizione che diverrà obbligatoria dal 30 giugno 2022.
PERCHE’ FINO AD OGGI ANCORA NULLA SANZIONI?
L’obbligo di accettare pagamenti ELETRONICI (con carta di credito o bancomat) era disciplinato dall’art. 15 DL 179/12 e diretto a commercianti e professionisti aveva una terribile pecca che rendeva i diretti interessati poco propensi all’applicazione ossia non prevedeva sanzioni per chi non lo rispettava.
ALLORA CHE CAMBIA?
La pausa lavorativa e l’assenza di distrazioni (acquisti, pranzi, vacanze …) causate dal covid e forse i misteriosi medicinali contenuti nei vaccini hanno fatto maturare nel legislatore non l’idea di far ripartire l’economia ma quella di prevedere una sanzione a carico di chi non applica la norma in oggetto e non fa pagare magari anche 30 centesimi con mezzi tracciabili (carta di credito o bancomat). Del resto è necessario combattere “il nero” e la riduzione del contante a 999,99 non è sufficiente quindi serve quel quid in più.
In particolare, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dall’1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Va riconosciuto che in realtà in passato si era tentato altre volte di introdurre sanzioni per la mancata ottemperanza da penultimo prevedendo per gli acquisti oltre le 30 euro una sanzione amministrativa di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento con carte ma nessuno se ne ricorda, oggi la norma è stata riesumata e modificata in peggio eliminando il valore minimo di pagamento non accettato.
POS CARTE SANZIONI … SI BENE MA ADESSO … ALLORA … ?
La nuova norma contenuta nel decreto 152/21, a differenza delle precedenti,
- sanziona il rifiuto “a prescindere” ossia indipendentemente dall’importo dovuto dalla controparte;
- le modalità di contestazione, le relative procedure ed i termini sono quelli di cui alla legge n. 689 del 1981 sulle sanzioni amministrative (con l’eccezione che è escluso il pagamento in misura ridotta);
- l’accertamento delle violazioni sarà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nonché degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
- il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le infrazioni è l’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni.
(aggiornato lo 04/05/2022)