La conversione in legge del DL 135/18 (decreto semplificazioni) ha introdotto rilevanti novità in tema di pignoramento immobiliare e diritto di occupazione della casa da parte del debitore pignorato, la norma nella sua versione definitiva, infatti, ha modificato (riscritto) l’art. 560 del codice di procedura civile (c.p.c.) sancendo la possibilità per il debitore pignorato di continuare ad abitare l’immobile sino al momento del suo trasferimento.
COSA PREVEDE IL NUOVO ART. 560 C.P.C.
Mentre nella prima stesura della “norma semplificativa” si prevedeva la possibilità di mantenere il possesso dell’immobile per i soli creditori della Pubblica Amministrazione che vantassero crediti di importo superiore al debito che aveva originato il pignoramento, offrendo un’agevolazione a quei soggetti che si trovavano nell’impossibilità di onorare i propri debiti per colpa dello Stato, la riscrittura avvenuta per mano del Senato ed approvata poi dal Parlamento ha allargato la possibilità di fruizione.
Con la conversione in legge il diritto di abitazione è stato esteso indistintamente a tutti i soggetti con immobili pignorati facendo venir meno (cancellando) la condizione di dover essere creditori della Pubblica amministrazione.
In somma sintesi il nuovo art. 560 c.p.c. stabilisce che il possesso (abitazione) dell’immobile pignorato debba essere mantenuto dal debitore pignorato e dalla sua famiglia (nucleo familiare) fino alla sua vendita definitiva (decreto di trasferimento a chi l’ha acquistato all’asta).
CHI PUO’ (DEVE) ABITARE L’IMMOBILE
La casa pignorata può essere e deve essere abitata dal debitore con tutta la sua famiglia.
CONDIZIONI DA RISPETTARE PER MANTENERE IL POSSESSO
Il più volte citato art. 560 c.p.c. prevede che il diritto di abitazione è assicurato al verificarsi di tutte le condizioni vincolanti previste:
- l’immobile deve essere abitato personalmente dal debitore e da tutta la sua famiglia (nucleo familiare);
- il debitore e tutta la sua famiglia devono conservare il bene in buono stato di conservazione, tutelandone l’integrità;
- il debitore deve consentire la visita dell’immobile e delle sue pertinenze a tutti i potenziali acquirenti;
- il debitore deve rispettare gli altri vincoli di legge posti a suo carico.
PERDITA DEL POSSESSO
L’unico caso in cui il Giudice dell’esecuzione potrà disporre la liberazione dell’immobile è il mancato rispetto delle condizioni previste per dolo o colpa del debitore e della sua famiglia.
Naturalmente il possesso e la proprietà verranno persi a seguito della definitiva vendita all’asta.
RIASSUMENDO
La norma dispone l’impossibilità per il Giudice dell’esecuzione di acquisire il possesso dell’immobile prima della sua vendita all’asta se l’immobile è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare e questi si “comportino bene” ossia rispettano i comportamenti previsti dalla norma.