Come indicato in un precedente intervento la legge di bilancio 2019, commi 184 e seguenti, ha introdotto una pace fiscale che si traduce in un condono saldo e stralcio che opera per le sole persone fisiche che hanno regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi ma hanno poi omesso di versare le imposte ed i contributi previdenziali maturati e che si trovano in gravi difficoltà economiche.
CHI PUO’ ADERIRE AL CONDONO
Possono aderire alla PACE FISCALE (definizione agevolata) le persone fisiche che a seguito dall’esercizio di un’attività di impresa o professionale o alla partecipazione in società “trasparenti” (società di persone o di capitali “per opzione”) hanno conseguito redditi che sono stati regolarmente dichiarati ma le cui relative imposte non sono state liquidate.
Per quanto riguarda gli omessi versamenti previdenziali possono beneficiare del condono i soggetti iscritti all’INPS (artigiani, commercianti, iscritti alla gestione separata) mentre non possono aderire i soggetti iscritti a casse private (medici, avvocati, ingegneri, etc.).
Tali soggetti devono trovarsi in situazioni di oggettiva difficoltà economica, dimostrabile tramite l’esibizione di un modello ISEE che individui un indice di reddito del nucleo familiare inferiore a 20.000,00 euro.
COSA PUO’ ESSERE OGGETTO DI SALDO E STRALCIO
Sono oggetto di definizione agevolata i ruoli trasmessi all’Agente per la riscossione (all’epoca Equitalia) nel periodo 2000-2017 relativi a tributi e contributi dichiarati e non versati, emergenti dalla verifica automatica della dichiarazione presentata (operazione a cui segue l’emissione dei cosiddetti “avvisi bonari” che solitamente arrivano verso marzo/aprile).
Sono dunque sanabili: INPS, IRPEF, addizionali varie, IRAP, IVA ed imposte sostitutive.
IN COSA CONSISTE LA PACE FISCALE E COSA SERVE
La pace fiscale (condono) consiste in un azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora maturati ed in uno stralcio del debito a titolo capitale, ossia si rimborsa solo una quota minima del debito originariamente maturato.
Operativamente parlando è necessario anzitutto che il richiedente ottenga un modello ISEE e
- se il valore dell’indice è inferiore a 8.500 euro il capitale da pagare è pari al 16% del debito;
- se il valore dell’indice è compreso tra 8.500 e 12.500 euro il capitale da pagare è pari al 20% del debito;
- se il valore dell’indice è compreso tra 12.500 e 20.000 euro il capitale da pagare è pari al 35% del debito.
QUANDO SI PAGA IL CONDONO
La richiesta dovrà essere presentata entro il 30/04/19 (come per la “rottamazione ter”) ed il debito potrà essere pagato in un’unica soluzione o in massimo 5 rate.
Riassumendo le tempistiche:
- entro il 30/04/19 va presentata la richiesta di adesione al condono corredata del modello ISEE previsto;
- entro il 31/10/19, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute;
- entro il 30/11/19 dovrà essere versatala prima e unica rata;
- in caso di rateazione (massimo 5 rate di importo variabile) i versamenti inizieranno a decorrere dallo 01/12/19.
Sulle rate si applica un interesse semplice del 2%.