Uno dei requisiti per poter effettuare operazioni intracomunitarie è essere iscritti al VIES ossia al registro delle partite Iva comunitarie. L’iscrizione al VIES in base alla norma comunitaria (art. 18 par. 1 lettera a Regolamento UE 282/11) permette di qualificare il committente come soggetto passivo Iva quindi abilitato ad effettuare transazioni commerciali in esenzione di imposta.
TESI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle entrate, supportata da giurisprudenza di Cassazione (link) ha sempre qualificato l’iscrizione come elemento di carattere sostanziale per la realizzazione dell’operazione, mantenendo la propria convinzione anche dopo l’emanazione di alcune sentenze della Corte UE che la qualificavano come requisito formale ossia “non indispensabile”.
In un recentissimo Videoforum l’Agenzia delle entrate, rispondendo ad una specifica domanda, ha modificato la propria posizione, riconoscendo l’irrilevanza dell’iscrizione al VIES per poter beneficiare della non imponibilità IVA specificando che “l’iscrizione al VIES dell’operatore, in assenza di comportamenti fraudolenti, non costituisce una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità“.
REQUISITI DELL’OPERAZIONE
Parafrasando il pensiero dell’Agenzia si può dire che l’iscrizione non è necessaria se sono presenti ed operanti precise condizioni:
- il cedente deve essere un soggetto passivo IVA;
- il bene deve essere stato spedito o trasportato nello Stato membro dall’acquirente (cessionario);
- il cessionario ha acquisito il potere di disporre del bene dal cedente.
Il verificarsi di tutte le condizioni sopra indicate permette di realizzare un’operazione intracomunitaria anche in assenza dell’iscrizione al VIES di una delle parti o di entrambe.
COMPORTAMENTO SANZIONABILE
Va ricordato, in ogni caso, che la mancata iscrizione al registro rappresenta una violazione formale e come tale sanzionabile.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DAL 2020
Si evidenzia che la possibilità di operare anche senza iscrizione al VIES sarà una possibilità di breve durata infatti la Direttiva 2018/112/CE stabilisce che dal 1 gennaio 2020 l’iscrizione al registro VIES diverrà una condizione sostanziale nelle operazioni intracomunitarie per l’applicazione dell’esenzione IVA.