Per quanto riguarda i costi sostenuti per gli omaggi ai clienti da parte delle imprese questi rientrano tra le cosiddette “spese di rappresentanza”. Naturalmente quando si parla di regali non si intendono necessariamente quelli Natalizi ma in generale tutte le regalie che possono riguardare la finalità di promuovere l’immagine aziendale o di consolidare la stessa.
Nel presente intervento si tratterà il caso degli omaggi a terzi di beni non direttamente prodotti dalle impresa che effettua la regalia.
COSA SI INTENDE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA
Ai sensi dell’art. 108 co. 2 del TUIR sono definite “spese di rappresentanza” quelle sostenute per effettuare erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi.
In altri termini sono intese come spese di rappresentanza le cessioni a titolo gratuito, ossia le regalie, effettuate a terzi in generale; rientrano tra queste anche le spese sostenute per la distribuzione gratuita di gadget (es. calendari, agende, penne, ecc.).
CONDIZIONI PER LA DETRAIBILITA’ IRPEF, IRES E IRAP
Ai sensi dell’art. 108 co. 2 del TUIR, gli omaggi sono deducibili interamente nell’esercizio di sostenimento, nel rispetto dei requisiti di congruità e inerenza, se di valore unitario non superiore a 50,00 euro. Tale importo limite, tuttavia, vale solo per i beni ceduti gratuitamente e non per i servizi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (CM 13/07/09 n. 34 punto 5.4 secondo cui “… la particolare disciplina recata dalla norma in commento è applicabile solo ai “beni” di modico valore distribuiti gratuitamente e non è, al contrario, riferibile alle spese relative a servizi…”).
A titolo esemplificativo, quindi, le spese sostenute per prestazioni gratuite di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (quali tessere per il cinema o per centri benessere, etc.) sono sempre deducibili in base all’art. 108 del TUIR a prescindere dal loro valore.
COSA SI INTENDE PER VALORE UNITARIO
Per determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento, come precisato dell’Agenzia delle Entrate nella circolare sopra indicata, al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono e in generale al valore normale (di mercato) del bene stesso.
COSA SI INTENDE PER INERENZA
Il DM 19.11.2008 disciplina il requisito dell’inerenza e richiede che le spese di rappresentanza, per essere deducibili dal reddito d’impresa, siano effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e sostenute secondo criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero secondo coerenza con le pratiche commerciali di settore.
In altri termini per essere considerante inerenti le spese di rappresentanza devono avere finalità pubblicitarie e perseguire l’obiettivo di far crescere il fatturato aziendale.
DEDUCIBILITA’ IRPEF, IRES E IRAP
Gli omaggi sono interamente deducibili fino alla soglia limite di euro 50,00 e ove lo stesso abbia valore unitario superiore le spese “inerenti” sostenute per il suo acquisto possono essere dedotte interamente nell’esercizio di competenza nel rispetto dei seguenti limiti di congruità:
- all’1,5% dei ricavi e proventi della gestione “tipica” (ossia senza tener conto di ricavi straordinari o sopravvenienze), fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro;
- allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte eccedente 50 milioni di euro.
DETRAIBILITA’ IVA
Si rammenta anzitutto che in base al chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate (C.M. 16/07/98 n. 188/E punto 6.2), gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
L’IVA SUI BENI CEDUTI GRATUITAMENTE
L’art. 2 co. 2 n. 4 DPR 633/72 individua un’eccezione alla regola generale di imponibilità degli omaggi, considerando fuori campo IVA i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, a prescindere dal costo unitario degli stessi per cui per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.
In altri termini indipendentemente dal valore del bene ceduto gratuitamente ad un terzo tale cessione non è mai considerata una vendita ai fini Iva quindi la stessa non è soggetta ad Iva. Tale situazione, però, non comporta automaticamente l’indetraibilità dell’iva sugli acquisti dei suddetti beni.
L’IVA SUI BENI ACQUISTATI PER ESSERE CEDUTI GRATUITAMENTE
L’IVA sugli acquisti ai sensi dell’art. 19 bis 1 lettera h) DPR 633/72 è detraibile se il costo d’acquisto unitario del bene non è superiore a 50,00 euro ed è indetraibile in tutti gli altri casi.
RIASSUMENDO
Se un’azienda acquista una bene del valore di euro 30 e lo regala ad un proprio cliente per festeggiare il suo compleanno:
- ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR il costo di acquisto sarà deducibile;
- ai sensi dell’art. 19 bis 1 lettera h) l’IVAè detraibile;
- l’omaggio risulterà “fuori campo Iva” ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 4.
Se invece un’azienda acquista una bene del valore di euro 300 e lo regala ad un proprio cliente per festeggiare il suo compleanno:
- ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR il costo di acquisto sarà deducibile entro i limiti previsti;
- ai sensi dell’art. 19 bis 1 lettera h) è l’IVA indetraibile;
- l’omaggio risulterà “fuori campo Iva” ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 4.