Vi saranno nuovi obblighi di comunicazione telematica per FISIOTERAPISTI, BIOLOGI, ETC.
In base al DM 22/11/19 dal 2020, relativamente alle prestazioni eseguite nel 2019, sarà ampliato il numero dei soggetti su cui ricade l’obbligo della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate le prestazioni sanitarie rese.
COS’E’ E COME FUNZIONA
Per la predisposizione del modello 730 precompilato, relativamente alle spese mediche, l’Agenzia delle entrate ha da anni previsto l’obbligo di invio dei dati da parte degli operatori sanitari che operano in forma autonoma con partita Iva. A questi ultimi soggetti sarebbe dovuto essere esteso l’obbligo della fatturazione elettronica ma l’opposizione del Garante della privacy a fine 2018 ha bloccato il progetto del governo che, in attesa della predisposizione di una nuova normativa, ha confermato l’obbligo di comunicazione attraverso il “Sistema tessera sanitaria”, non prevedendo però l’obbligo per tutti i soggetti le cui prestazioni potevano rientrare fra i costi deducibili in dichiarazione dei redditi.
QUALI SONO LE NOVITA’
In base al summenzionato DM i nuovi soggetti obbligati saranno gli iscritti ai seguenti albi:
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapista occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- assistente sanitario;
- biologi.
Naturalmente sarà necessario attendere la conversione in legge del DM per poter avere il quadro definitivo della novità e dei soggetti che saranno tenuti alla comunicazione.