Tra le novità sulle dichiarazioni di intento, di cui non si sentiva la necessità, dal 2020 gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di inviare una copia della dichiarazione di intento emessa, congiuntamente alla ricevuta della trasmissione telematica, al proprio fornitore per poter beneficiare della non applicazione dell’Iva ex art. 8 lettera c) DPR 633/72.
Tale innovazione è stata prevista dal Decreto crescita (DL 34/19) art.12 septies che legifera sugli adempimenti a carico degli esportatori abituali.
IL COMPORTAMENTO ATTUALE DELLE PARTI
Si rammenta che, ad oggi, l’esportatore abituale deve presentare telematicamente la richiesta di non applicazione dell’Iva sugli acquisti o sui servizi ricevuti ed inviarne copia al proprio fornitore che, prima di procedere alla vendita del bene o alla prestazione del servizio dovrà anzitutto verificare la correttezza della documentazione ricevuta. Tale ultimo adempimento consiste in un riscontro telematico sul sito dell’Agenzia delle entrate o nel proprio “cassetto fiscale”. Espletata quest’ultima formalità il fornitore potrà procedere all’emissione della fattura in esenzione Iva.
COSA SUCCEDERA’ DAL PROSSIMO ANNO
Come detto, dallo 01/01/2020 l’obbligo di consegnare al fornitore la copia della dichiarazione di intento con la copia della ricevuta telematica sarà soppresso tuttavia, sempre in base all’art. 12 DL 34/19, nelle fatture emesse (o nelle dichiarazioni doganali) dovranno essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento
ADEMPIMENTI SOPPRESSI
Sempre in base alla citata norma sono stati soppressi gli adempimenti precedentemente previsti nell’emissione e nel ricevimento delle dichiarazioni di intento quali, ad esempio, la numerazione progressiva e l’annotazione nell’apposito registro.
NUOVE SANZIONI IN CASO DI ERRORE
Da rilevare che sono state inasprite le sanzioni per il fornitore che effettua operazioni senza applicazione dell’Iva senza aver prima verificato telematicamente l’effettiva presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate: in caso di omesso adempimento non è più applicabile la sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro) ma si applca quella proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.
MODALITA’ OPERATIVE
Premesso che le modalità operative per l’applicazione delle previa indicate novità dovevano essere definite da un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019, si segnala che detto provvedimento non è ancora stato emanato.
CONCLUSIONI
La norma come ridefinita non sembra rappresentare una semplificazione visto che l’esportatore abituale dovrà sempre comunicare al proprio fornitore l’emissione della dichiarazione di intento e il fornitore, per non incorrere in sanzioni più costose, dovrà pretendere tutta la documentazione attestante la non applicazione dell’Iva prima di emettere la fattura.
In prima lettura quindi, a titolo personale, sembra l’ennesima norma inutile emessa da da un legislatore non più utile della modifica normativa apportata.
Per il resto vedremo quando sarà emesso il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.