Il passaggio al regime forfetario per i soggetti già in attività che provengono dal regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata) o da quello di vantaggio (minimi) non richiede alcuna comunicazione particolare all’Amministrazione finanziaria (essa è prevista solo per chi inizia una nuova attività con contestuale apertura della partita Iva).
Il passaggio al regime forfetario (nuovo regime), quindi, sarà concretizzato dal “comportamento concludente” attuato, ossia dall’operare nel rispetto delle regole previste per quello specifico regime fiscale.
In somma sintesi il “nuovo” forfettario dovrà:
– emettere fattura senza addebito dell’IVA, riportando la dicitura che espressamente lo individua come forfettario;
– assolvere l’imposta di bollo di due euro se la fattura è di importo superiore a 77,47;
– emettere fattura ai “soggetti Iva” senza indicazione delle ritenute a titolo d’acconto, riportando la dicitura che la ritenuta non si applica in quanto soggetto forfettario;
– riversare, nel solo anno di accesso al regime, quota parte dell’Iva detratta negli anni precedenti sull’acquisto di beni strumentali, nel rispetto dell’art.19 bis2 del DPR 633/72.
SOGGETTI ORDINARI O SEMPLIFICATI E REVOCA DELL’OPZIONE
Il passaggio al regime forfetario dal 2019 potrebbe comunque ammettersi in forza dell’art. 1 del DPR 442/97, che consente la variazione dell’opzione e della revoca di un regime nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.