La normativa vigente dal 1 gennaio scorso (DL 34/19 art. 12 septies) ha aumentato il valore delle multe per i fornitori degli esportatori abituali e le dogane che non verifichino l’esistenza della lettera di intento emessa dal loro cliente prima di effettuare cessioni/prestazioni di servizi in esenzione di imposta ex art. 8 comma 1 lettera c) DPR 633/72.
IL CONTENUTO DELLA NORMA IN SINTESI
Il citato art. 12 septies ha introdotto delle semplificazioni per gli esportatori abituali che non sono più obbligati ad emettere la dichiarazione di intento ed inviare copia della stessa unitamente alla ricevuta di presentazione telematica al proprio fornitore per poter accedere alla fatturazione in esenzione Iva. Anche se la norma è già vigente in effetti le modalità operative sono state demandate ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che, però, ancora non è stato emanato. Per un approfondimento si rimanda al precedente articolo.
LE NUOVE SANZIONI
I nuovi obblighi previsti per il fornitore dell’esportatore abituale che chiede la fatturazione senza l’applicazione dell’Iva sono:
- la verifica dell’effettiva emissione della lettera di intento da parte del cliente esportatore abituale (adempimento che già esisteva);
- l’indicazione degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento nelle fatture emesse al cliente esportatore abituale (nuovo adempimento).
In merito al punto sub 1) dal primo gennaio scorso le vendite o le prestazioni di servizi nei confronti del cliente esportatore abituale senza la preventiva verifica dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento comportano l’applicazione di una sanzione che va dal 100 al 200% dell’imposta non addebitata oltre all’imposta non addebitata. Si rammenta che la normativa precedente individuava una sanzione in misura fissa di valore compreso fra 250 e 2.000 euro e non proporzionale come ora.
In merito al punto sub 2) la fatturazione senza indicazione del protocollo telematico è punita con le stesse sanzioni sopra indicate sub 1) ossia chi emette fattura nei confronti dell’esportatore abituale senza aver indicato nella stessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento emessa è punito con la sanzione proporzionale.
RIASSUMENDO
Premesso che fino all’emissione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo alle modalità operative è necessario proseguire con il vecchio modus operandi ossia: l’esportatore abituale deve emettere la dichiarazione di intento e trasmetterla con allegata la ricevuta di presentazione telematica al proprio fornitore che deve verificare l’esistenza della stessa e poi procedere all’emissione della fattura senza applicazione dell’Iva (indicando “non imponibile art. 8 comma 1 lettera c) DPR 633/72”).
In un prossimo futuro, indipendentemente dal contenuto del più volte citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sarà necessario che l’esportatore abituale informi il suo fornitore dell’emissione della lettera di intento e che il fornitore dell’esportatore abituale anzitutto verifichi l’esistenza della stessa e la sua correttezza e solo dopo proceda all’emissione della fattura correttamente annotata con il numero di protocollo telematico attribuito.
RICORDARSI BENE
Dal momento che le lettere di intento possono essere valide per una sola fornitura/servizio o per un importo massimo attribuito è necessario verificare che non siano state emesse lettere di intento nuove o successive alla precedente onde evitare di incorrere nelle sanzioni indicate al punto sub 2).