Il decreto legge Cura Italia (DL 18 del 17/03/2020), come già anticipato in altro intervento, ha previsto una moratoria bancaria finalizzata ad aiutare le piccole e medie imprese a superare la fase più critica (sarebbe meglio dire la prima fase) della riduzione della produttività legata al coronavirus Covid-19.
L’intervento di “sostegno finanziario” è normato dall’art. 56 comma 2 lettere a) b) c) DL 18/2020 e distingue tre differenti tipologie di esposizione bancaria ossia:
a) aperture di credito a revoca e prestiti su anticipi su crediti;
b) prestiti non rateali;
c) mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale tra cui i leasing.
CHI PUO’ BENEFICIARE DELLE DILAZIONI/SOSPENSIONI DI PAGAMENTO
I beneficiari della norma sono le microimprese, le piccole e medie imprese ossia tutte quelle imprese che hanno un fatturato inferiore a 50.000.000 di euro e non più di 250 dipendenti e che hanno sede in Italia.
IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE
Le aperture di credito o i finanziamenti concessi, a seconda della tipologia di operazione istruita, non possono essere revocati (lett. a) oppure vengono prorogati (lett. b) oppure il pagamento viene sospeso (lett. c).
a) aperture di credito a revoca e prestiti su anticipi su crediti
Per le aperture di credito a revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti al 29/02/2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non potranno essere revocati, in tutto in parte, fino al 30 settembre 2020.
In questo caso l’impresa beneficiaria non dovrà fare alcunchè, visto che la norma agisce “in automatico”.
b) prestiti non rateali
Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.
Anche in questo caso l’impresa beneficiaria non dovrà fare alcunchè, visto che la norma agisce “in automatico”.
c) mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale tra cui i leasing
Per i muti e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri.
In altre parole le aziende possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del muto acceso o dei canoni relativi al contratto di leasing in essere fino alla data del 30 settembre 2020; da questa data, poi, riprenderà il normale corso dell’ammortamento o del pagamento dei canoni.
Va sottolineato che, in questo caso, le aziende devono presentare un’apposita comunicazione all’Istituto di credito erogante in cui si autocertifica di aver subito una temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione del coronavirus Covid-19.
Si sottolinea che la richiesta presentata non potrà essere negata dall’Istituto di credito che la riceve.
Si evidenzia, poi, che l’azienda richiedente ha facoltà di richiedere la sospensione del pagamento della sola quota capitale del finanziamento, provvedendo al pagamento della sola quota di interessi.
CHI NON POTRA’ BENEFICIARE DELLA MORATORIA
Non potranno beneficiare della moratoria le imprese le cui esposizione debitorie, alla data del 17 marzo 2020, erano classificate come esposizioni creditizie deteriorate.
La conversione del decreto legge in legge entro 90 giorni dalla pubblicazione potrà portare delle modifiche e magari delle migliorie in ogni caso dei cambiamenti al testo già promulgato.