Il Decreto Legge Cura Italia approvato ieri 17/03/20 dal Consiglio dei Ministri ha introdotto una serie di novità che potranno (speriamo) essere migliorate in sede di conversione in legge.
Le principali novità riguardano:
1) SOSPENSIONE O SLITTAMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO SECONDO IL DL CURA ITALIA
SLITTAMENTO PAGAMENTO DELL’IVA E DELLE RITENUTE ALLA FONTE DEL 16 MARZO SCORSO
Oggetto dello slittamento sono l’Iva mensile e le ritenute alla fonte sul lavoro dipendente.
Per quanto riguarda i beneficiari va operata una distinzione:
- per le imprese ed i professionisti con ricavi/compensi 2019 sotto i 2.000.000 di euro la nuova scadenza di versamento è il 31/05/2020. Gli importi maturati potranno essere pagati in un’unica soluzione o in 5 rate mensili.
- per tutti gli altri la scadenza è il 20/03/2020.
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI DELL’INTERO MESE DI MARZO PER LE IMPRESE MINORI
Oggetto dello slittamento sono il versamento delle addizionali Irpef, dei contributi previdenziali e assistenziali del personale dipendenti, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria INAIL.
I beneficiari sono le imprese ed i professionisti con ricavi/compensi 2019 sotto i 2.000.000 di euro.
La nuova scadenza di versamento è il 31/05/2020.
Gli importi maturati nel mese di marzo potranno essere pagati in un’unica soluzione o in 5 rate mensili.
SOSPENSIONE, PER I SETTORI PIU’ COLPITI, DEI PAGAMENTI DELL’INTERO MESE DI MARZO
Oggetto dello slittamento è la sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi dal lavoro dipendente e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
I beneficiari, indipendentemente dal fatturato prodotto, sono imprese turistico-ricettive e soggetti quali, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche nonché soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse e soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.
Gli importi maturati nel mese di marzo potranno essere pagati in un’unica soluzione o in 5 rate mensili da decorrere dal 31/05/2020.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DI CARTELLE E AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI
Oggetto dello slittamento è la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ingiunzioni ed atti esecutivi nel periodo 08/03/2020-31/05/2020.
I versamento dovranno essere fatti in un’unica soluzione entro il 30/06/2020.
Le rate scadute legate alla “rottamazione ter” (28/02/20) e al “saldo e stralcio” (31/03/20) dovranno essere versate entro il 31/05/2020.
Da sottolineare che non sono stati sospesi i pagamenti delle rateizzazioni degli “avvisi bonari”, per cui le scadenze rimangono quelle previste.
2) CREDITI DI IMPOSTA PREVISTO DAL DL CURA ITALIA
CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte o professione.
Il beneficio è rappresentato da un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro per l’importo massimo di 20.000 euro.
Le disposizioni attuative sono affidate ad un futuro decreto.
CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE
Beneficiari sono gli esercenti attività d’impresa che occupano in locazione un immobile di categoria C/1.
Il beneficio è rappresentato da un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
PREMIO PER LAVORO IN SEDE
Per il solo mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono usufruire dello “smart-working”. Il premio va rapportato al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro. Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.
3) INDENNITA’ UNA TANTUM PREVISTA DAL DL CURA ITALIA PER PROFESSIONISTI E CO.CO.CO.
Viene riconosciuta una indennità di euro 600,00 per il blocco dell’attività nel mese di marzo.
Beneficiari sono i liberi professionisti titolari di partita iva ed i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione, gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago ed i lavoratori stagionali del settore turismo.
Da sottolineare che, in base ad una prima analisi della norma, risultano essere esclusi da detta indennità i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.).
4) LA SOSPENSIONE MUTUI E PRESTITI PREVISTA DAL DL CURA ITALIA
SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA PER I TITOLARI DI PARTITA IVA
Beneficiari sono i lavoratori autonomi e liberi professionisti.
E’ prevista la possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, attraverso la presentazione di apposita autocertificazione che attesti la perdita, nel periodo 21/02/2020-21/05/2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.
SOSPENSIONE RIMBORSO PRESTITI PMI
Il beneficio è rappresentato dalla sospensione fino al 30/09/2020 del pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese.
La norma prevede che la data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 debba essere rinviata fino a quest’ultima data.
Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.
Va sottolineato che, come nell’agevolazione sopra, è richiesta una autocertificazione con la quale la Pmi attesti di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Coronavirus.
Naturalmente tutto quanto indicato sopra potrà essere modificato e magari migliorato in sede di conversione in legge del decreto emanato.