La conversione in legge del DL 119/18 ha apportato delle modifiche alla norma relativa alla cosiddetta “Rottamazione ter” introducendo delle novità soprattutto relative all’allungamento delle tempistiche di pagamento del debito (nuovo comma 2 art. 3) che sono passate dalla liquidazione in un numero massimo di 10 rate a 18.
Quello che si intende evidenziare in questa sede, però, è che la “ROTTAMAZIONE TER” non ha subito modifiche nella parte in cui prevede:
– che al momento della presentazione della domanda di accesso all’agevolazione e fino al pagamento della prima o dell’unica rata sono sospesi gli obblighi di pagamento delle eventuali rateazioni esistenti, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, non possono proseguire le attività esecutive (art. 3 comma 10);
– che le eventuali rateazioni in essere, con decorrenza 31/07/19, vengono “automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni” (art. 3 comma 13 lettera a);
– che in caso di mancato pagamento della prima o unica rata o anche di una di quelle previste in adesione gli eventuali versamenti fatti vengono acquisiti a titolo di acconto sul pagamento del debito originario (ossia al lordo di sanzioni interessi ed aggi) e IL PAGAMENTO NON PUO’ PIU’ ESSERE RATEIZZATO (art. 3 comma 14 lettera b).
Il altri termini, per come è scritta la norma, quando si presenta la domanda di “rottamazione” da un lato tutti i pagamenti sono sospesi e con essi tutte le azioni di recupero dell’Agenzia delle entrate, dall’altro lato, invece, a decorrere dal 31/07/19 le rateazioni SONO TUTTE REVOCATE e se non si pagano tutte le rate SI DECADE DAL BENEFICIO ED IL DEBITO NON PIU’ RATEIZZABILE.
In definitiva, quindi, bisognerà valutare se un’eventuale adesione “per sospendere i versamenti” vale il rischio di non poter più accedere alla ratezione del debito una volta decaduti.