L’ampliamento del lavoro occasionale è stato legiferato dall’art.1 c. 342 L. 197/2022 e prevede un innalzamento del limite massimo dei compensi a favore dei committenti ossia delle aziende che acquistano la prestazione. La modifica normativa è fondamentalmente a favore dell’azienda committente.
COME FUNZIONAVA
Il tetto massimo dei compensi per le prestazioni di lavoro occasionale fino al 31.12.2022 era di 5.000 euro massimi pagabili da ogni committente ed incassabili da ogni prestatore di cui, per quest’ultimo, 2.500 euro massimi erano incassabili dal medesimo committente.
Gli interventi normativi mirano a rendere meno stringenti i limiti di importo, i limiti di forza lavoro e a rendere più flessibile il ricorso delle prestazioni in esame per il settore turistico.
COSA CAMBIA ADESSO NEL LAVORO OCCASIONALE
Le principali novità riguardano:
- l’innalzamento, da 5.000,00 a 10.000,00 euro, del limite economico posto in capo agli utilizzatori;
- un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5;
- la precisazione che i limiti individuati dall’art. 54-bis 1 del DL 50/2017 trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili con codice ATECO 93.29.1.
COSA NON CAMBIA
Nessuna modifica viene apportata al limite di 5.000 euro di compensi che ogni prestatore può percepire dalla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro dal singolo utilizzatore.
COSA NE PENSA L’INPS
Con la circolare 6/2023 l’INPS specifica che per monitorare la nuova soglia di 10mila euro, i compensi erogati a pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno del reddito, si computano per il 75% (articolo 54-bis, comma 8, Dl 50/2017). Ciò a condizione che tali prestatori, attraverso la piattaforma informatica, non intaccata dalle novità, autocertifichino la relativa condizione.
SETTORE AGRICOLO
Viene vietato alle imprese del settore agricolo il ricorso al contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato.
Conseguentemente, viene introdotto, per il biennio 2023-2024, un istituto ad hoc per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività stagionali, ossia il “Contratto per l’impiego occasionale di manodopera agricola”.