A far data dal 1 gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo della fattura elettronica relativamente alle transazioni fra soggetti Iva e con i privati; da detta data la fattura cartacea perderà ogni rilevanza fiscale e la sua semplice emissione IN UNICO FORMATO (cartaceo) equivarrà ad incorrere in sanzioni per “omessa fatturazione”.
L’obbligo di invio della fattura telematica, quindi, riguarderà l’invio sia ai clienti soggetti Iva (B2B) che ai clienti “privati” (B2C); in effetti se l’invio telematico sembra avere un senso nei confronti di un soggetto Iva che è organizzato per la sua ricezione può sembrare difficile capire il senso della stessa “e-fattura” inviata ad un privato che manca dei mezzi per acquisirla.
In effetti il motivo esiste ed è chiaro, obiettivo della norma è che l’Agenzia delle Entrate abbia copia della totalità delle fatture emesse oltre che di quelle ricevute, tant’è che i soggetti che hanno rapporti commerciali con l’estero (inteso come “fuori Italia”), quindi con soggetti non ancora obbligati alla fatturazione elettronica, dovranno inviare mensilmente un elenco riepilogativo delle fatture emesse e ricevute.
Da gennaio 2019 la fattura, quindi, si considererà emessa solo dopo essere stata inviata telematicamente ed aver superato una serie di test e controlli ed essere stata recapitata all’acquirente/committente. Quest’ultimo riceverà la fattura e potrà portare in detrazione l’Iva solo nel momento in cui acquisirà il file (ossia lo “scaricherà”). Naturalmente i controlli saranno effettuati dall’Agenzia delle entrate (il “postino”), come accade già oggi per gli F24 e per le fatture telematiche inviate alla Pubblica amministrazione (FatturePA).
Operativamente parlando il file rappresentante la fattura verrà inviato telematicamente, transiterà per il Sistema di Interscambio (SdI) che lo verificherà e la consegnerà al cliente. Nel medesimo modo, anche se in maniera diametralmente opposta, verranno ricevute le fatture. Come ben si nota la consegna al cliente/committente non è diretta ma filtrata dall’Agenzia delle entrate.
Va sottolineato che le fatture telematiche dovranno essere conservate per 15 anni, pena la comminazione di sanzioni.
Anche se può sembrare il contrario in effetti la procedura è molto più complessa nella sua spiegazione che nella realtà operativa.
Quello che ogni soggetto Iva dovrà fare per poter emettere e ricevere le fatture telematiche è:
- anzitutto ACQUISIRE LE PASSWORD DI ACCESSO PER IL CASSETTO FISCALE;
- quindi scegliere la metodologia di ricezione/invio delle fatture ossia utilizzare la propria PEC (posta elettronica certificata) avvalendosi dei servizi dell’Agenzia delle Entrate oppure avvalersi di un soggetto terzo abilitato (software house, banche, etc.) che fornirà un codice identificativo alfanumerico di 7 caratteri che individuerà il destinatario della fattura;
- comunicare la propria scelta all’Agenzia delle Entrate tramite il proprio Cassetto fiscale ed acquisire il codice QR, che è un “codice a barre bidimesionale” che contiene tutte le informazioni fiscali dell’azienda/professionista (nome, cognome, ragione sociale, partita Iva, codice fiscale, indirizzo, etc.). Quest’ultimo codice dovrà essere mostrato ai fornitori per permettere una più facile e veloce identificazione del soggetto cui emettere la fattura.
E’ opportuno sottolineare che i soggetti “minimi” e “forfettari” (per ora) NON sono obbligati all’emissione della fattura elettronica (che in ogni caso sarà necessaria nei confronti della Pubblica amministrazione) mentre rimangono obbligati alla ricezione della stessa. Si rammenta che il DL 109/18 prevede un allargamento della platea dei forfettari a tutti i soggetti con fatturato fino a 65.000 euro per cui in virtù dell’aumento previsto in futuro si potrebbe avere un estensione dell’obbligo anche a loro. Si sottolinea che le fatture cartacee emesse da tali soggetti saranno le uniche che avranno ancora rilevanza fiscale.
Per quanto concerne l’emissione/ricezione delle fatture le aziende/professionisti potranno usare i software in commercio o quelli gratuitamente messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Operando in tal modo le fatture emesse e ricevute dovranno essere “scaricate”, stampate e consegnate allo Studio commerciale per la loro contabilizzazione o inviate allo stesso nel formato telematico (file xml) tramite una “normale” mail o recapitandole su un supporto informatico al fine di consentire la loro lavorazione . Naturalmente sarà necessaria la massima attenzione al rispetto delle tempistiche di invio e, una volta ricevute le fatture dei fornitori, bisognerà immediatamente recapitarle allo Studio commerciale per loro contabilizzazione e per poter beneficiare della relativa detrazione e per evitare di incorrere in eventuali sanzioni.