Da quello che si legge sulla stampa specializzata sembra che per i mesi di aprile e maggio 2020 verrà riproposta l’indennità già versata per autonomi, collaboratori coordinati e continuativi e per alcune categorie di dipendenti. In previsione vi è anche un bonus per i soggetti rimasti esclusi dalle misure del DL “Cura Italia”, tra cui i collaboratori domestici.
COME SI PUO’ OTTENERE IL BONUS
Le somme di cui si dirà sono erogate dall’INPS tramite apposita richiesta e, come per le altre somme versate, non sono imponibili ai fini IRPEF per chi li percepisce.
INDENNITA’ PER IL MESE DI APRILE
In base alla bozza di DL, come già accaduto per il mese di marzo, sarebbe riconosciuta, per il mese di aprile 2020, un’indennità di 600 euro in favore di:
– lavoratori autonomi e collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS (già beneficiari);
– lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni (già beneficiari);
– lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali (già beneficiari).
INDENNITA’ PER IL MESE DI MAGGIO
Per le categorie sopra indicate l’indennità per il mese di maggio sarà aumentata fino a 1.000 euro, in questo caso però devono verificarsi alcune precise condizioni:
PROFESSIONISTI
I professionisti autonomi, per ottenere la maggiore indennità dovrebbero dimostrare di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Va detto che in questo caso il reddito è individuato come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti (incassati) e le spese effettivamente sostenute (pagate) nel periodo interessato naturalmente nell’esercizio dell’attività. Si terrà conto anche delle quote di ammortamento.
COLLABORATORI
I collaboratori avranno diritto se titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protragga oltre il 31/12/20 o il rapporto di lavoro cessi entro la data di entrata in vigore del decreto.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Nel caso degli artigiani e dei commercianti l’indennità di 1.000 euro a maggio è riconosciuta a se gli stessi hanno cessato la propria attività o hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto al fatturato o ai corrispettivi del secondo bimestre 2019.
COLLABORATORI SPORTIVI
Un’ulteriore indennità, per il mese di aprile, è prevista per i collaboratori sportivi, tramite un incremento dei fondi nella disponibilità della società Sport e Salute spa.
COLLABORATORI DOMESTICI
Per i collaboratori domestici è prevista per i mesi di aprile e maggio 2020 un’ indennità di 400 euro a condizione che siano titolari, alla data del 23/02/20, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali. Da notare che l’indennità aumenta a 600 euro mensili, se le ore lavorative superano le 20 settimanali. La condizione per poter ricevere tali somme è che il lavoratore domestico non siano conviventi con il datore di lavoro e che vi sia stata una comprovata riduzione di almeno il 25% dell’orario complessivo di lavoro.
ALTRI SOGGETTI BENEFICIARI
Il decreto di prossima emanazione estenderebbe un beneficio, per i mesi di aprile e maggio, di 600 euro per ciascun mese, anche:
– ai lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra lo 01/01/19 ed il 31/01/20 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo purchè non appartenenti a settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– ai lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra lo 01/01/19 e il 31/01/20;
– ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, che nel periodo compreso tra lo 01/01/19 ed il 23/02/20 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23/02/20;
– agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante da dette attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23/02/20 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 15 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione.
Naturalmente attendiamo di poter leggere il DL emanato dal Governo, sapendo che esso rappresenta la base cui potranno essere apportate migliorie dalle Camere.