Come indicato in un precedente intervento l’imposta di bollo è dovuta anche nel caso di emissione della fattura elettronica ma, mentre in passato essa veniva liquidata applicando materialmente il bollo sulla fattura emessa, da gennaio 2019 il bollo diviene virtuale per tutte le fatture che ormai possono essere emesse solo in formato telematico (naturalmente la vecchia modalità rimane valida per quelle dei minimi e dei forfettari, ossia dai soggetti esclusi dell’obbligo telematico).
QUALE E’ L’IMPORTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO E QUANDO SI VERSA
L’imposta di bollo, pari ad euro 2,00 (due/00), è dovuta quando la fattura emessa è di importo superiore a 77,47 euro e gli imponibili non sono assoggettati ad IVA.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 6 co. 2 del DM 17/06/14 dal DM 28/12/18, l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a partire dallo 01/01/2019 deve essere versata entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare e l’importo a debito maturato sarà conteggiato direttamente dall’Agenzia delle entrate che provvederà a comunicarlo al soggetto passivo direttamente nella propria area riservata del sito ossia nel “cassetto fiscale”.
Secondo alcuni giornali, almeno nella fase iniziale, il calcolo dell’imposta avverrà mediante procedure automatizzate, tenendo conto dei dati presenti nel campo “Dati bollo” della fattura elettronica e, probabilmente, non verrà eseguita alcuna verifica sulla correttezza di questi ultimi mediante l’incrocio con le informazioni relative alla “natura” dell’operazione. Sempre secondo gli stessi autori, nel caso di mancato versamento dell’imposta di bollo, l’unico responsabile dovrebbe essere l’emittente della fattura, senza possibilità di chiamare in causa il destinatario della stessa. Si rammenta che se si ricevesse una fattura soggetta a bollo ma senza l’applicazione dello stesso è opportuno avvertire immediatamente il fornitore dell’errore commesso.
QUALI SONO I CASI IN CUI SI APPLICA L’IMPOSTA DI BOLLO
I casi più frequenti sono rappresentati delle operazioni fuori campo IVA o delle operazioni esenti art. 10 DPR 633/72; il bollo, però, è dovuto anche per le operazioni non imponibili IVA, per le cessioni assimilate alle esportazioni (art. 8 bis del DPR 633/72), per i servizi internazionali (art. 9 del DPR 633/72) e per le forniture ad esportatori abituali con “lettera di intento” (art. 8 co. 1 lett. c del DPR 633/72).
QUANDO L’IMPOSTA DI BOLLO NON E’ DOVUTA
Sono esenti da bollo, le fatture relative ad operazioni in “reverse charge” ex art. 17 DPR 633/72 quali i subappalti nel settore edile, i servizi di pulizia di immobili, l’installazione di impianti, etc..
L’imposta di bollo, poi, non è dovuta per le cessioni all’esportazione (art. 8 comma 1 lett. a) e b)) e per le operazioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93).
MODALITA’ OPERATIVE
In fase di redazione della fattura elettronica laddove si applicasse l’imposta di bollo è opportuno riportare l’annotazione che l’imposta dovuta è stata assolta.
Qualora, erroneamente, si emettesse la fattura priva dell’imposta di bollo laddove dovuta è necessario emettere una nota di debito nei confronti del cliente e regolarizzare il documento inviato.
E’ necessario inoltre controllare il proprio “cassetto fiscale” almeno ogni quattro mesi per verificare l’eventuale importo a debito maturato e poterlo versare senza incorrere in sanzioni.