Il regime forfettario è stato introdotto dalla L.190/14 quale regime agevolato sostitutivo del “regime dei minimi” (L. 244/07) che, storicamente, era andato a sua volta a sostituire il vecchio regime forfettario (L.662/96) soppresso a decorrere dal 2006 (DL 203/05), a dimostrazione del fatto che in Italia non si inventa nulla ma si ricicla il vecchio spacciandolo per novità.
Rispetto alla norma originaria l’attuale assetto è stato ridisegnato dalla Legge di bilancio 2019 (conversione in legge del DL 119/18) che è intervenuta variando i limiti di permanenza nel regime e modificandone le clausole di esclusione, animata dalla volontà politica di introdurre una “flat tax” (ossia una tassazione con un’unica aliquota) a favore di imprese individuali e professionisti. L’obiettivo è stato raggiunto adattando all’uopo uno strumento già esistente.
CHI PUO’ ACCEDERE AL REGIME FORFETTARIO 2019
Possono accedere al regime forfettario 2019 e, rimanervi, le imprese individuali ed i professionisti che nell’anno precedente hanno prodotto ricavi di importo non superiore a 65.000,00 euro.
Il limite dei redditi realizzati nell’anno precedente è dato dalla somma dei e redditi prodotti quale lavoratore dipendente con quelli conseguiti quale lavoro autonomo/impresa.
ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO 2019 IN CORSO D’ANNO
La soglia di ricavi e compensi deve esser ragguagliata all’anno in caso di inizio attività in corso d’anno al fine di verificare la possibilità di poter permanere nel regime o la fuoriuscita.
A titolo di esempio, Tizio inizia l’attività di consulente lo 01/06/19, considerando che i giorni di attività nell’anno 2019 sono 213 (dallo 01/06 al 31/12/19) il limite massimo dei ricavi che può produrre nel periodo è pari a 37.931,51 euro (65.000 : 365 x 213).
COSA SUCCEDE SE SI SUPERA IL TETTO DEI RICAVI
In caso di superamento del limite dei ricavi o del verificarsi di una delle clausole di esclusione (di cui si dirà meglio dopo) dall’anno successivo si dovrà uscire dal regime forfettario e transitare in un regime ordinario.
LE CAUSE OSTATIVE ALL’ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO 2019
La finanziaria 2019 ha eliminato buona parte della cause ostative previste dalla norma originaria (limite massimo dei ricavi conseguiti come lavoratore dipendente, limite massimo di spesa per lavoratori dipendenti assunti, valore massimo dei beni strumentali acquistati), ne ha confermate alcune esistenti (utilizzo di regimi speciali Iva, residenza fiscale all’Estero, commercio di beni immobili, partecipazione in società di persone o imprese familiari) e ne ha introdotto di nuove che sono fondamentalmente riassumibili nella partecipazioni in SRL e nell’esercizio dell’attività di impresa/lavoratore autonomo nei confronti di un ex datore di lavoro.
Relativamente alla partecipazione in srl si rinvia alla lettura di un precedente articolo (link) mentre per quanto riguarda l’esercizio di un’attività nei confronti di un datore/ex datore di lavoro si rinvia alla lettura di un’altro precedente articolo (link).
COSA PREVEDE IL REGIME FORFETTARIO 2019
L’adesione al regime comporta anzitutto “l’uscita” dall’ambito Iva ossia il forfettario è un soggetto Iva ma non la addebita in fattura per cui su quest’ultima verrà semplicemente indicato il prezzo/parcella che corrisponderà al valore totale della stessa.
I proventi dei professionisti, poi, non sono assoggettati ad alcuna ritenuta d’acconto.
Per quanto riguarda i costi sostenuti questi non avranno rilievo fiscale dato che la norma stessa prevede una “forfettizzazione” dei costi in base alle diverse tipologie di attività individuate mediante i codici ATECO. In altri termini i costi vengono “forfettariamente” individuati in forma di percentuale dei ricavi. Per esempio, riprendendo il caso precedente del consulente, il coefficiente di redditività previsto è il 78% dei ricavi, quindi il 22% (100-78%) sono i costi riconosciuti.
Naturalmente il contribuente forfettario non avrà mai un esercizio in perdita ma produrrà sempre utili e verserà imposte.
L’imposta applicata è di tipo fisso e “non progressivo”.
Il reddito da forfettario non si somma agli eventuali altri redditi di lavoro dipendente e non da diritto all’applicazione di deduzioni o detrazioni (spese per ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, familiari a carico, spese mediche, etc.) in sede di dichiarazione dei redditi.
I contribuenti forfettari non saranno soggetti al versamento di altre imposte quali IRAP, IVA e addizionali all’IRPEF nè saranno tenuti alla predisposizione degli studi di settore o, da quest’anno, degli ISA nè alla predisposizione della fattura elettronica. In merito all’obbligo di fattura elettronica si può leggere un precedente articolo (link).
COME SI INDIVIDUA IL REDDITO E SI CALCOLANO LE IMPOSTE
Il reddito prodotto su cui applicare l’aliquota di imposta verrà individuato moltiplicando i ricavi dell’anno per un coefficente di redditività individuato dalla normativa (vedi la tabella che individua correttamente i coefficienti) e sottraendo da tale prodotto i contributi previdenziali versati. Quest’ultimo valore andrà moltiplicato per la percentuale di imposta prevista (15% o 5%).
La norma dispone che chi inizia una nuova attività ha diritto per 5 anni all’applicazione di un’aliquota ridotta del 5%, mentre l’aliquota “a regime” è del 15%.
Per semplificare consideriamo un consulente che nell’anno produce ricavi per 50.000 euro e che nell’anno ha versato 5.000 euro di contributi INPS, l’imposta maturata sarà pari a 45.000 x 78% x 15% = 5.265
REGIME FORFETTARIO 2019 E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
I contribuenti forfettari non iscritti ad altre casse previdenziali obbligatorie (cassa avvocati, cassa ingegneri, cassa commercialisti, etc.) hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione previdenziale INPS ossia all’artigianato o al commercio. I professionisti senza cassa si dovranno iscrivere alla “gestione separata”.
E’ prevista la possibilità per i soli forfettari iscritti alla gestione INPS artigiani o commercianti di ottenere la riduzione del 35% dei contributi previsti, come ben illustrato in un precedente articolo (link).
FUORIUSCITA DA UN ALTRO REGIME E PASSAGGIO AI FORFETTARI
Come specificato in un precedente articolo (link) non ci sono particolari formalità da rispettare per il passaggio da un altro regime precedentemente applicato (ordinario, semplificato, minimo) a quello forfettario, in assenza di cause di esclusione è sufficiente il “comportamento concludente” ossia iniziare ad operare come forfettario.
Da rammentare che il passaggio da un regime in cui l’attività è soggetta ad applicazione dell’Iva ad uno in cui l’imposta non viene applicata può comportare l’obbligo di riversare parte dell’Iva precedentemente detratta, come illustrato in precedente articolo (link).