La legge di bilancio di prossima approvazione prevede una serie di modifiche per i forfettari 2020 rispetto a quelle che sono le regole ad oggi in vigore.
COSA ANCORA NON C’ERA E NON CI SARA’ NEANCHE DOMANI
Anzitutto sparisce la previsione dell’imposta forfettaria estesa anche ai compensi compresi fra i 65.001 ed i 100.000 euro, che in ogni caso non è mai stata operativa.
PRINCIPALI MODIFICHE
Le principali modifiche riguardano le seguenti disposizioni:
- requisiti di accesso, permanenza e cause ostative;
- termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica.
1) REQUISITO DI ACCESSO O PERMANENZA
Per quanto riguarda i requisiti d’accesso dal prossimo anno il regime forfetario è applicabile se nell’anno precedente (ossia nel 2019):
a) i ricavi/compensi conseguiti o percepiti, ragguagliati ad anno, sono di valore non superiore a 65.000 euro;
b) non sono state sostenute spese per un ammontare superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti o per collaboratori di cui all’art. 50 comma1 lett. c) e c-bis) TUIR nonché per utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro. Nel conteggio rilevano anche le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Non ha subito variazione la non rilevanza dei beni strumentali acquisiti nel corso del regime.
In merito ai beni strumentali, per il 2020 anche i soggetti “forfettari” possono beneficiare del nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali che andrà a sostituire il super e iper ammortamento.
CAUSE OSTATIVE
Per quanto riguarda le cause ostative si ritorna al periodo ante 2019 viene infatti reintrodotta la preclusione legata alla percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti 30.000 euro.
Considerando anche la vecchia normativa, quindi, non possono aderire al regime forfettario:
- coloro che nell’anno precedente hanno conseguito redditi/compensi superiori a 65.000 euro;
- coloro che nell’anno precedente hanno sostenuto spese per un ammontare superiore a 20.000 euro lordi per lavoro dipendente o accessorio;
- coloro che nell’anno precedente hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro (la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato);
- coloro che, oltre all’attività di impresa/libera professione, hanno anche una partecipazione in società di persone o in una associazioni o sono membri di un’impresa familiare. Preclude l’accesso anche il controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- coloro che utilizzano regimi speciali IVA o di determinazione forfetaria del reddito;
- coloro che hanno una residenza fiscale all’estero;
- coloro che svolgo l’attività di impresa prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
2) TERMINI DI ACCERTAMENTO IN CASO DI FATTURA ELETTRONICA
Premesso che l’adesione al regime forfettario comporta l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica (che in ogni caso può essere emessa per libera scelta), a tutti i soggetti forfettari che dal 2020 emetteranno esclusivamente fatture elettroniche verrà riconosciuta una riduzione del periodo di accertamento che sarà ridotto di un anno.