La Finanziaria 2019 in corso di approvazione sembra confermare anche per il 2019 la possibilità di rivalutare il valore di acquisto delle partecipazioni societarie e dei terreni posseduti allo 01/01/19.
Soffermandoci solo sulla rivalutazione del valore delle quote sociali, prevista dall’art. 5 L. 448/01, giova ricordare che
- dal punto di vista soggettivo possono usufruire della norma le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali ossia soggetti operanti al di fuori dell’attività commerciale;
- dal punto di vista oggettivo possono essere rivalutate le partecipazioni in società non quotate Italiane ed estere;
- il risparmio di imposta si realizza nel momento della cessione a titolo oneroso della partecipazione.
Il mezzo per ottenere la rivalutazione è rappresentato dal pagamento di un’imposta sostitutiva sul “nuovo” valore della partecipazione individuato tramite la predisposizione di un’apposita perizia giurata da parte di un soggetto abilitato su incarico dell’interessato o della società. Tale imposta è pagabile in un’unica soluzione o rateizzabile in un numero massimo di tre rate annuali.
Il costo della perizia se sostenuto dall’azienda rappresenta un costo per la stessa, se sostenuto dal socio aumenta il valore rivalutato della quota posseduta.
La Finanziaria 2019 conferma il valore dell’imposta sostituiva pari all’8% dell’intero nuovo valore come individuato dalla perizia.
Giova ricordare che dal 2019 opererà la nuova imposta sul capital gain, pari al 26%, che uniformerà la tassazione delle plusvalenze maturate sulle cessioni di partecipazioni qualificate a quelle non qualificate, sulla scorta di ciò sarà opportuno verificare la convenienza della rivalutazione che è naturalmente legata all’aliquota media di imposta del cedente.