La bozza della Finanziaria 2019 ha introdotto nuove cause di esclusione ma soprattutto ha previsto la modifica del limite dei ricavi conseguibili per poter accedere al regime forfettario, innalzandolo ad auro 65.000 ed ha modificato i requisiti per l’accesso.
Le cause di esclusione dall’accesso al regime saranno:
– la contemporanea partecipazione a società personali o associazioni professionali, oppure in società a responsabilità limitata e associazioni in partecipazione. Da sottolineare che, in maniera difficilmente comprensibile, l’esclusione non è limitata alle società a responsabilità limitata “trasparenti” (art. 116 del TUIR), ma alla generalità di tali soggetti collettivi;
– per gli ex dipendenti e collaboratori, l’esercizio prevalente della propria attività nei confronti degli ex datori di lavoro dei due anni precedenti, o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. In tal modo si vuole evitare che al fine si ottenere un risparmio fiscale e contributivo si licenzi un dipendente e lo si “riassuma” quale professionista con partita Iva.
Il lavoro di un nuovo forfettario come dipendente presso il suo datore di lavoro “storico” non dovrebbe rappresentare motivo di esclusione se i redditi derivanti da tale attività risulteranno marginali o quanto meno non prevalenti rispetto all’attività svolta a favore di altri soggetti.
E’ possibile che la norma venga modificata in sede di conversione in legge.