Come dobbiamo trattare le fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019
Secondo le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle entrate “L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1 c. 916 della legge di Bilancio 2018 (legge 205/17), per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2019. Pertanto, IL MOMENTO IN CUI DECORRE L’OBBLIGO E’ LEGATO ALL’EFFETTIVA EMISSIONE DELLA FATTURA. Nel caso rappresentato [fattura emessa nel 2018 e ricevuta nel 2019], se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa NON SARA’ SOGGETTA ALL’OBBLIGO della fatturazione elettronica.”
Ai fini Iva, invece, in base all’art. 1 DPR 100/98, modificato dal DL 119/18, l’Iva relativa a fatture di acquisto ricevute l’anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione deve essere detratta nell’anno di ricevimento, anche se il documento viene ricevuto entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
In definitiva le fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019
- avranno forma analogica ossia cartacea;
- l’Iva a credito legata alla stesse potrà esser detratta solo nel 2019 anche se la fattura è stata ricevuta e contabilizzata prima del 15 gennaio (termine per la liquidazione dell’imposta del mese di dicembre).
Naturalmente, se si dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
Per ulteriori informazioni scrivi a ranieridrmatteo@gmail.com