Una tematica molto attuale riguarda le FATTURE DI ACQUISTO DATATE 2018 e la loro contabilizzazione ai fini Iva.
Prima di affrontare tale argomento va anzitutto ricordato che il DL 119/18 ha previsto che a far data dal 24/10/18 è possibile “retroimputare” la detrazione Iva alla data di effettuazione dell’operazione che è sempre antecedente rispetto alla data di contabilizzazione della fattura (ossia la fattura contabilizzata entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione permette di detrarre l’Iva nello stesso mese di emissione della fattura). Tale regola non vale per le fatture emesse a dicembre e contabilizzate a gennaio.
Detto ciò, quest’anno i casi che possono essersi verificati sono:
- fattura di acquisto datata 2018 ricevuta nel 2019 in formato cartaceo;
- fattura di acquisto datata 2018 ricevuta nel 2019 in formato digitale;
- fattura di acquisto datata 2018 ricevuta nel 2018 in formato cartaceo.
Nei primi due casi la fattura deve essere registrata a gennaio 2019 e l’Iva è detraibile in tale mese.
Nell’ultimo caso la fattura sarà stata contabilizzata a dicembre e l’Iva è divenuta detraibile nello stesso mese.
Un caso particolare che si può riscontrare solo nel primo anno di entrata in vigore della fattura elettronica è il seguente:
fattura di acquisto datata 2018 ricevuta nel 2018 in formato cartaceo e ricevuta nel 2019 in formato elettronico, ossia la stessa fattura ricevuta nelle due differenti modalità ed in due diversi anni.
A parere dello scrivente se la fattura cartacea ricevuta nel 2018 è stata acquisita con mezzi che permettano di individuare con certezza il momento della ricezione (PEC, raccomandata, etc.) allora la fattura cartacea ha prevalenza temporale su quella elettronica ossia la fattura si contabilizza nel 2018 e l’Iva si detrae nello stesso anno, in tutti gli altri casi ha prevalenza la fattura elettronica (avendo data certa) per cui la contabilizzazione avviene nel 2019 e l’Iva è detraibile in detto anno.