Come noto la fatturazione elettronica riguarderà tutte le fatture “emesse da soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello stato”, in altri termini TUTTI I SOGGETTI IVA ITALIANI quindi, per converso, RISULTERANNO ESCLUSE DALLA FATTURA ELETTRONICA tutte le operazioni con soggetti “esteri” siano essi comunitari (UE) che extraUE che soggetti esteri “stabiliti in Italia”.
Per tutti questi ultimi soggetti (UE, extraUE, stabiliti) si continuerà ad emettere la fattura cartacea (tecnicamente “in formato analogico”).
Dato però che la fattura elettronica nasce col principale scopo di far conoscere al Fisco “in tempo reale” tutte le transazioni che vengono realizzate dalle aziende Italiane è stato introdotto l’obbligo di comunicare, mensilmente, le operazioni effettuate (sia attive che passive) senza avvalersi del mezzo telematico ossia quelle con i soggetti non residenti.
I dati da trasmettere sono stati individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. N. 89757/18 del 30/04/18 e si sostanziano nell’indicazione delle seguenti informazioni: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Per quanto concerne LE TEMPISTICHE, la comunicazione all’Agenzia delle entrate va fatta:
- per le fatture di vendita/prestazioni di servizi rese: entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione del documento;
- per le fatture di acquisto: entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di registrazione ai fini Iva delle stesse.
Esemplificando, un soggetto che effettua una cessione intracomunitaria emettendo la relativa fattura non imponibile il 15 gennaio dovrà effettuare la trasmissione telematica dei dati entro il 28 di febbraio, mentre un soggetto che effettua un acquisto extraUE e riceve la relativa fattura il 15 gennaio e la registra ai fini Iva lo stesso giorno dovrà effettuare la trasmissione telematica dei dati entro il 28 di febbraio.
Dato che i contribuenti “forfettari” ed i “minimi” in base all’attuale normativa risultano esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica dovrebbero essere anche esclusi dall’esterometro, in ogni caso si attendono più precise indicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate.